«No» al silenzio inadempimento dell’ente per il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio

il sole24ore
5 Novembre 2019
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di Vincenzo Giannotti

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7056/2019 pdf La sentenza del Tar del Lazio n. 12109/2019 Cambio di orientamento delConsiglio di Stato (sentenza n. 7056/2019) e successiva conferma del Tar del Lazio (sentenza n. 12109/2019) sulla impossibilità di qualificare il debito fuori bilancio come attività discrezionale di tipo amministrativo. Infatti, la maturazione del credito dell’impresa nei confronti dell’ente rientra in un diritto soggettivo, a prescindere dalle vicende contabili della sua o meno imputazione nel bilancio di previsione, dove il riconoscimento del debito fuori bilancio è una delle possibili azioni per sanare il mancato pagamento del creditore, senza che ciò possa condurre a qualificare il mancato riconoscimento con l’azione del silenzio inadempimento, ossia ricorrendo ai rimedi previsti dal giudice amministrativo per il soddisfacimento di un interesse legittimo. Il contrasto tra giudici amministrativi Un’impresa ha convenuto in giudizio il Comune per silenzio inadempimento all’onere di concludere la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, dovuto a una affidamento diretto per lavori di somma urgenza. A causa dell’inerzia del Comune, l’impresa ha prima proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo di primo grado e, in considerazione della soccombenza, successivamente in Consiglio di Stato. A supporto delle proprie argomentazioni, sul rimedio esperibile davanti al giudice amministrativo a fronte del silenzio inadempimento al riconoscimento del debito da parte del consiglio comunale, l’impresa si è a lungo avvalsa del precedente amministrativo del Consiglio di Stato, sentenza n. 4143/2019) sulla qualificazione di un interesse legittimo e non di diritto soggettivo, quest’ultimo invece considerato dai giudici amministrativi di primo grado a motivo del rigetto del ricorso. Secondo, infatti, l’appellante il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio previsto dall’articolo 194, comma 1, lettera e) del Dlgs 267/2000, è espressione di un potere autoritativo della pubblica amministrazione rispetto al quale la posizione giuridica del privato non può che essere di interesse legittimo. Di avviso contrario il Consiglio di Stato secondo cui sono da considerarsi corrette, invece, le argomentazioni sviluppate dal Tar. Infatti, il rapporto intervenuto tra l’impresa e l’ente locale discendono da lavori commissionati in via diretta per somma urgenza e, una volta eseguiti i lavori, l’appaltatore ha maturato il diritto di credito al pagamento delle somme dovutegli quali corrispettivo per l’opera prestata. In questo caso si è in presenza di un’obbligazione pubblica, il cui adempimento da parte della pubblica amministrazione può avvenire con modalità procedurali diverse, tra le quali, appunto, il riconoscimento del debito fuori bilancio (articolo 191, comma 4, lettera e) del Dlgs n. 267). Ma la discrezionalità dell’ente, sulla scelta del pagamento dei propri debiti fuori bilancio, non può qualificarsi come “potere” ma come “obbligo”. In conclusione, contrariamente al precedente orientamento dello stesso organo amministrativo, si sarebbe pur sempre in presenza di un diritto di credito quale diritto soggettivo dell’impresa e non in un interesse legittimo, venendo meno la qualificazione del silenzio inadempimento e il rimedio azionabile innanzi al giudice amministrativo. La conferma del Tar del Lazio Anche la più recente sentenza del Tribunale amministrativo di primo grado è in continuità con l’orientamento avuto dal Consiglio di Stato, avuto riguardo alla impossibilità di poter esperire l’impresa un’azione amministrativa contro la Pa che non adempia all’onere del riconoscimento del debito fuori bilancio. Infatti, la pretesa sostanziale che legittimamente l’impresa esercita attiene al diritto soggettivo perfetto di ottenere il pagamento – intermediato attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio in base all’articolo 194, comma 1, lettera e) del Dlgs 267/2000 – di quanto dovuto a seguito dell’esecuzione di interventi di somma urgenza affidati, con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere. Del resto, conclude il Tar, la procedura di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, come disiciplinata dall’articolo 194 del Tuel, lungi dall’atteggiarsi quale necessario momento dell’attuazione del diritto di credito, risponde a differenti esigenze di controllo della regolarità amministrativo – contabile dell’ente, nell’ambito della quale, l’organo consiliare, nell’esercizio di prerogative di alta vigilanza, è chiamato ad analizzare le circostanze in cui è insorta la passività non programmata, anche al fine di mettere a punto idonee misure correttive e, al contempo di individuare eventuali responsabilità.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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