No all’incremento del fondo incentivi tecnici

ItaliaOggi
8 Ottobre 2021
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di Vincenzo Giannotti

Le disposizioni del codice dei contratti (art.113, dlgs 50/2016) prevedono che le stazioni appaltanti costituiscano apposito fondo nel limite del 2% dell’importo dei lavori, servizi o forniture. Il citato fondo è costituito nella misura dell’80% per incentivi al personale e del 20% per altre finalità previste dalla normativa con esclusione dei casi in cui vi sia un finanziamento di terzi. Secondo la Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.80/2021), pertanto, in presenza di un finanziamento europeo, l’ente non può destinare l’importo non speso per incrementare il fondo a vantaggio dei dipendenti, dovendo il risparmio ottenuto, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo, riservato ad incrementare il quadro economico dell’opera pubblica, servizio o fornitura.

Un sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se, in presenza di un opera pubblica finanziata, anche parzialmente, da soggetti terzi (es. Unione Europea, Stato, Regione, ecc), la quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo possa essere destinata, nonostante il vincolo di destinazione impresso alle risorse, agli incentivi tecnici per i dipendenti. Il codice dei contratti prevede la costituzione di un fondo da destinare ai dipendenti, nel limite dell’80% degli importi a base dei lavori, servizi e forniture, da distribuire agli stessi secondo quanto previsto dal regolamento dell’ente e dagli accordi definiti in sede decentrata. Sempre, in merito alla destinazione delle risorse per remunerare i dipendenti, le disposizioni legislative hanno previsto che, in presenza di economie dovute a prestazioni non svolte, gli importi risparmiati vanno ad incrementare in ogni caso il fondo. Analoga possibilità, invece, non è prevista per la quota del 20% destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero all’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Quest’ultima quota, pertanto, in presenza di finanziamenti provenienti da soggetti terzi, dovrà confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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