No assunzioni di personale se non in regola con bilanci, rendiconti e BDAP

9 Novembre 2021
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L’inadempienza di alcuni obblighi contabili conduce fa scattare il divieto di assunzioni di personale. Vediamo assieme fattispecie, regole ed eccezioni.

1) La mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge (31 dicembre dell’anno precedente).
L’art. 9, commi 1-quinquies e octies, del D.L. n. 113/2016 prevedono che in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei bilanci preventivi (dal bilancio preventivo 2017), dei rendiconti (dal rendiconto 2016) e del bilancio consolidato (dal bilancio consolidato 2016), nonché del termine di 30gg per l’invio alla banca dati delle P.A., ex art. 13 della legge n. 196/2009 si applichi il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino all’adempimento stesso. Effettuare assunzioni in mancanza dell’approvazione del bilancio consolidato, costituisce danno erariale. Vedasi Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le Marche, sentenza n. 41 del 11 maggio 2020. Occorre però tenere conto della modifica apportata dall’art. 3-ter del DL 80/2021 al citato DL 113/2016, che consente di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale a prescindere dai tempi di approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto, del bilancio consolidato e dell’invio dei dati alla BDAP. Al di fuori di questi casi, da considerarsi tassativi, il divieto è assoluto.

2) La mancata approvazione del rendiconto annuale della gestione nei termini di legge (30 aprile dell’anno successivo).
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione (prima applicazione dal bilancio dell’anno 2017), dei rendiconti (prima applicazione dal rendiconto dell’anno 2016) e del bilancio consolidato (dal bilancio 2016), nonché del termine di 30 gg per l’invio alla banca dati delle PA ex art. 13, L.196/09, divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino all’adempimento (art. 9, c.1 quinquies e octies, DL 24/6/16, n. 113, conv. nella L. 7/8/16, n. 160).

Anche in questo caso, occorre però tenere conto della modifica apportata dall’art. 3-ter del DL 80/2021 al citato DL 113/2016, che consente di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale a prescindere dai tempi di approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto, del bilancio consolidato e dell’invio dei dati alla BDAP. Al di fuori di questi casi, da considerarsi tassativi, il divieto è assoluto.

3) La mancata approvazione del bilancio consolidato entro il termine di legge (30 settembre dell’anno successivo). Il bilancio consolidato è redatto sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del D.Lgs. 118/11.

I Comuni con meno di 5.000 abitanti furono esonerati dall’obbligo fino all’esercizio 2017 (art. 233-bis, comma 3, Tuel).
L’art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, come modificato dall’ art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.

L’art. 9, commi 1-quinquies e octies, del D.L. n. 113/2016 prevedono che in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei bilanci preventivi (dal bilancio preventivo 2017), dei rendiconti (dal rendiconto 2016) e del bilancio consolidato (dal bilancio consolidato 2016), nonché del termine di 30gg per l’invio alla banca dati delle P.A., ex art. 13 della legge n. 196/2009 si applichi il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino all’adempimento stesso. Anche in questo caso, occorre però tenere conto della modifica apportata dall’art. 3-ter del DL 80/2021 al citato DL 113/2016, che consente di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale a prescindere dai tempi di approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto, del bilancio consolidato e dell’invio dei dati alla BDAP. Al di fuori di questi casi, da considerarsi tassativi, il divieto è assoluto.

4) Il mancato invio dei dati alla BDAP (entro 30 gg dal termine previsto per l’approvazione)Il regime sanzionatorio nel caso di mancato invio dei dati dei bilanci preventivi, dei rendiconti e del bilancio consolidato alla BDAP entro il termine di 30 gg previsto per la loro approvazione, è particolarmente pesante (Art.13 della L. 31 dicembre 2009, n. 196; art. 157, c.1 Tuel D.Lgs. 267/00; art. 4, c.6 e 7 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118; D.M. 12 maggio 2016 in GU n.122 del 26-5-2016; art. 1, comma 904, L. 30/12/2018, n. 145).

N.B. Il termine di “30 gg dall’approvazione” è stato cambiato in “30 gg dal termine previsto per l’approvazione” dall’art. 1, comma 904, L. 30/12/2018, n. 145.
Innanzitutto, l’invio dei dati deve intendersi completo e non parziale (ovvero compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato), come precisato dall’art. art. 9, comma 1 quinquies, DL 24/6/16, n. 113, convertito nella L. 7/8/16, n. 160.

Se non si rispetta il termine dei 30 gg scatta il divieto di “assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto” , ai sensi dell’art. 9, c.1 quinquies, DL 24/6/16, n. 113, come modificato dallart. 1, c. 904, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

A decorrere dal 1° novembre 2019, l’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introduce un’altra sanzione (precedentemente prevista per l’invio delle certificazioni di bilancio): “Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.”.

In tema di applicazione della sanzione si veda Corte dei conti, Sezione Regionale Abruzzo, deliberazione 9 giugno 2017, n. 103 e Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Veneto, deliberazione n. 179/2020/PRSP.
Anche in questo caso, occorre però tenere conto della modifica apportata dall’art. 3-ter del DL 80/2021 al citato DL 113/2016, che consente di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale a prescindere dai tempi di approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto, del bilancio consolidato e dell’invio dei dati alla BDAP. Al di fuori di questi casi, da considerarsi tassativi, il divieto è assoluto.

5) Il vincolo della sostenibilità finanziaria per poter assumere
L’art. 1, comma 853, della L. 160 del 27/12/19, legge di bilancio per l’anno 2020, modifica l’art. 33 del DL 30 aprile 2019, n. 34 introducendo un nuovo meccanismo per le assunzioni a tempo indeterminato basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione ai volumi delle entrate correnti.  Il meccanismo prevede due valori soglia definiti come percentuale, sulla base del seguente rapporto:

spese di personale al lordo degli oneri riflessi
————————————————————————- %
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
al netto del fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) stanziato in bilancio

I valori soglia di riferimento, differenziati per fascia demografica degli enti, nonchè le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia, sono definiti dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM 17 marzo 2020.

Tabella 1 del DM 17 marzo 2020
Fasce demografiche |Valore soglia|
a) comuni con meno di 1.000 abitanti | 29,5% |
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti | 28,6% |
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti | 27,6% |
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti | 27,2% |
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti | 26,9% |
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti | 27,0% |
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti | 27,6% |
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti | 28,8% |
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre | 25,3% |

Tabella 3 del DM 17 marzo 2020
Fasce demografiche |Valore soglia|
a) comuni con meno di 1.000 abitanti | 33,5% |
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti | 32,6% |
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti | 31,6% |
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti | 31,2% |
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti | 30,9% |
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti | 31,0% |
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti | 31,6% |
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti | 32,8% |
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre | 29,3% |

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva non superiore al valore alla predetta soglia e secondo la graduazione di cui all’art. 5 del DM 17 marzo 2020.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto (art. 6 del DM 17 marzo 2020).

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 non
possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. Per maggiori dettagli si rinvia al DM 17 marzo 2020 e alla circolare PCM del 3 maggio 2020 (GU n.226 del 11-9-2020).

N.B. L’articolo 33, comma 3, del DL 34/19 stabilisce che i Comuni possono comunque “procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione…”.

 

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