La deliberazione del Consiglio comunale di chiusura anticipata del piano di riequilibrio finanziario, per superamento delle criticità dovute al riassorbimento del disavanzo certificato in sede di procedura di riequilibrio finanziario, non è stato considerato sufficiente dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata (deliberazione n.60/2019).
La vicenda
Un Comune in crisi finanziaria ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art.243-bis del Tuel, senza fare richiesta di accesso al fondo di rotazione, approvando la procedura dei propri conti mediante stesura del piano di riequilibrio previsto dalla normativa. Tale piano, tuttavia, non è stato approvato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, motivando il diniego a fronte dell’incerta dimensione del risanamento da compiere” aggravata da “irrisolte perplessità” in merito “alla individuazione e quantificazione delle passività potenziali, in grado di alterare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di risanamento, e ai mezzi di copertura finanziaria predisposti nel piano”. Il Comune, a fronte del diniego, ha impugnato la deliberazione della Corte con ricorso davanti alle Sezioni Riunite in speciale composizione in sede giurisdizionale, che hanno accolto il ricorso approvando il piano di riequilibrio. La regione Basilicata, nel frattempo, ha sostenuto gli enti in riequilibrio finanziario mediante specifichi interventi finanziari per gli anni 2015-2016 e 2017. A seguito delle relazioni semestrali redatte dall’Organo di revisione, l’ultima delle quali ha espresso parere favorevole alla proposta di rimodulazione del piano con conseguente chiusura anticipata dello stesso. A fronte della certificazione dell’Organo di revisione, il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione avente ad oggetto “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale: superamento della criticità finanziaria, raggiungimento dell’obiettivo finale del ripiano del disavanzo e chiusura anticipata del piano rispetto alla sua durata decennale ”. In particolare l’ente si è avvalso della disposizione di cui sensi all’art. 243 quater, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000.
I presupposti normativi del piano di riequilibrio
Il Collegio contabile ha precisato come la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di deficitarietà strutturale prossima al dissesto , ma che si svolge privilegiando l’attribuzione a gli organi ordinari dell’ente de ll’individuazione e della concreta gestione delle iniziative necessarie per il risanamento. Il presupposto, quindi, dell’attivazione di questa procedura di risanamento dei conti risiede nell’impossibilità per l’ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio e dare copertura “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (cfr. Corte Cost. sentenze n. 106/2011, n. 68/2011, n. 141/2010 e n. 100/2010 ) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 del TUEL. Nel piano di riequilibrio, l’ente Il piano di riequilibrio, quindi, deve individuare tutte le cause dello squilibrio, segnalando per ciascuna di queste la misura ritenuta idonea, in termini di attendibilità e congruità, al relativo superamento. In particolare il Piano deve contenere:
- la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti;
- l’individuazione con relativa quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano. In tale prospettiva è necessaria l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
In altri termini, secondo il Collegio contabile, il risultato finale che deve essere raggiunto non è il mero ripiano del disavanzo finanziario, ma il complessivo riequilibrio finanziario di natura strutturale e non contingente.
I contenuti della relazione dell’Organo di revisione
In merito alle attività poste in essere dall’Organo di revisione contabile, la relazione semestrale, prevista dal comma 6 dell’art.243-quater del Tuel, non può limitarsi a riepilogare ed aggiornare i dati contabili consuntivi, ma deve necessariamente “analizzare l’esecuzione del piano, dando conto dell’attuazione delle misure di risanamento, sottolineando le divergenze tra i risultati raggiunti e gli obiettivi intermedi prefissati, indicando, altresì, i fattori e la cause dello scostamento. In esito a dette analisi la relazione deve formulare una valutazione aggiornata sulla situazione finanziaria dell’ente e sulla permanenza delle condizioni di adeguatezza e attendibilità del piano di riequilibrio.” (SRC Abruzzo, deliberazione n. 174/2018/PRSP).
La medesima normativa prevede che nell’ambito della relazione vanno verificati gli obiettivi intermedi previsti dal piano con due possibili direttrici, da un lato il grave e reiterato mancato raggiungimento degli stessi conduce all’inevitabile procedura di attivazione del dissesto, dall’altro lato può realizzarsi un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto. In quest’ultimo caso la legge riconosce la facoltà da parte dell’ente locale di proporre una rimodulazione del proprio piano di riequilibrio, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata dal parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di esito positivo l’ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Domani, 10/12/2019 sarà pubblicata la seconda e ultima parte dell’articolo.
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