È una notizia di questi giorni che, nonostante le lamentele dei cittadini sui prezzi e sulla qualità dei servizi erogati, e la volontà del Governo di privatizzare e ridurre la presenza pubblica nelle società partecipate, gli amministratori di Regioni, Comuni, Province e Comunità montane non danno il benché minimo segno di attivarsi in tale direzione, preferendo mantenere una salda presa sugli organismi strumentali, che permangono così inamovibili nell’orbita della Pubblica amministrazione.
Eppure gli obblighi di legge per la dismissione delle partecipate non impongono limiti generici all’autonomia istituzionale e alla capacità giuridica dei Comuni in ambito societario, ma prevedono scadenze ravvicinate entro cui le società pubbliche dovranno essere necessariamente privatizzate.
L’art. 14, comma 32, del DL 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 obbliga i Comuni al di sotto di 30.000 abitanti a chiudere le società in perdita entro il 30 settembre 2013.
Un ulteriore obbligo di dismissione entro il 31 dicembre 2013 è previsto, a carico dei Comuni di qualsiasi dimensione demografica, dall’art. 4 del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, là dove è sancito l’obbligo di chiusura delle società strumentali.
In terzo luogo, persiste ormai da tempo l’obbligo di dismissione societaria che può sorgere per l’Ente locale in esito alla ricognizione societaria prescritta dall’art. 3, comma 27 e seguenti della legge 244/2007, là dove l’organo consiliare riscontri che una determinata società non è più strettamente riconducibile alle finalità istituzionali dell’Ente medesimo.
In questo orizzonte normativo, gli Enti locali sono sollecitati a intraprendere scelte strategiche d’importanza storica, che riguardano la dismissione di partecipazioni di rilevante valore economico e patrimoniale, eppure ben poco si muove sul fronte delle azioni concrete finalizzate a questo disegno, spesso perché all’interno degli Enti mancano le risorse umane e strumentali qualificate, idonee a intraprendere e condurre a buon fine operazioni straordinarie di questo genere.
La fotografia della situazione attuale, tutto sommato, non è molto diversa da quella a suo tempo scattata dalla Corte dei Conti nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2012, là dove si metteva in risalto “la mancata attivazione delle procedure per addivenire alla dismissione delle società partecipate, alla cessazione delle gestioni anomale dei servizi pubblici locali, alla messa in liquidazione delle società strumentali o di servizi caratterizzate da gestioni antieconomiche”.
In tale scenario, già nel 2012, secondo il giudice contabile, la revisione del perimetro delle società pubbliche doveva considerarsi un’operazione essenziale non solo per attuare una riduzione della spesa, ma anche per rendere più efficiente l’azione pubblica.
La novità di questi giorni, che potrebbe smuovere le acque stagnanti di un processo di privatizzazione rimasto al palo, è l’art. 1, comma 5 del DL 101/2013, che nel prevedere un ulteriore limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a incarichi conferiti a pubblici dipendenti, che non può superare il 90% del limite di spesa già previsto per l’anno 2013, ossia il 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 (come sancito dall’art. 6, comma 7 del DL 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122), esclude tuttavia dal capestro “gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario”.
Ciò significa, in altre parole, che le consulenze relative ai processi di dismissione societaria sono escluse dai limiti di spesa per gli incarichi, trattandosi di consulenze volte ad attuare alienazioni societarie suscettibili di portare ingenti ricavi nelle casse degli Enti locali.
Vedremo presto se questa leva messa a disposizione degli Enti cambierà davvero il mondo dei servizi locali, o sarà invece archiviata tra le cose inutili accumulate nello sconfinato granaio della PA..
di M. Nico
Fonte: Leggioggi.it
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