Nullo il contratto di somministrazione dell’energia elettrica se privo dell’impegno di spesa

10 Luglio 2024
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Gli atti degli enti locali che comportino un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione. Pertanto, per la Cassazione (ordinanza n. 17197/2024), in riforma della sentenza della Corte di appello, non sfugge a tale regola anche il contratto firmato dall’ente locale per la somministrazione dell’energia elettrica qualora privo dell’impegno contabile.

La vicenda

Il Tribunale di primo grado e la Corte di appello nel revocare il decreto ingiuntivo emesso da una finanziaria, cessionaria del credito del gestore di energia elettrica, aveva disposto che la somma andava rimodulata in ragione dell’intervenuto pagamento parziale disposto da un ente locale con riconoscimento del debito fuori bilancio, e condannato l’ente locale al versamento della parte restante. La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di nullità, ex art. 182 del testo unico degli Enti locali, del rapporto negoziale per mancanza di copertura finanziaria della spesa, osservando che ‹‹la sussistenza o meno, all’inizio del rapporto di somministrazione, dell’impegno di spesa risultava ininfluente, qualora l’ente locale avesse poi inserito nel proprio bilancio l’ammontare di spese inizialmente non predefinite in contratto››, trattandosi, in ogni caso, dell’erogazione dell’energia elettrica, comunque avvenuta.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione l’ente locale, sostenendo l’errore dei giudici di appello per non aver considerato, secondo l’insegnamento del giudice di legittimità, che l’art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria e che, in mancanza di tale impegno, non sono tenuti ad eseguire pagamenti. Pertanto, gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti, a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne ha autorizzato il compimento quanto del susseguente contratto stipulato. In conclusione, nel caso specifico, essendosi in presenza di un impegno di spesa derivante dal contratto di somministrazione non contemplato da alcuna posta nel bilancio di previsione, la società erogatrice dell’energia elettrica non poteva pretendere il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo.

L’accoglimento del ricorso

Il ricorso dell’ente locale è fondato. Infatti, l’art.191 del TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Tale previsione legislativa, impone l’indicazione dell’ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelando in tal modo il preminente interesse pubblico all’equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell’azione amministrativa. Pertanto, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell’ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell’art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell’ente, bensì dell’amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà dell’ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l’amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all’azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio. In altri termini, il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell’art. 194, d.lgs. n. 267 del 2000, un’apposita deliberazione dell’organo competente a formare la volontà dell’ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest’ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all’espletamento di funzioni e servizi di competenza dell’ente, ma deve procedere alla verifica dell’incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell’ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi.

Precisato il quadro legislativo di riferimento, a tale regole non si sottrae l’eventuale somministrazione di energia elettrica, non rivestendo quest’ultima alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l’ente locale.
In conclusione, non avendo la Corte di appello operato con una corretta ricostruzione del quadro normativo, avendo omesso di considerare lo specifico contenuto della delibera che ha autorizzato la spesa per accertare quali fossero gli effetti validamente riconducibili alla stessa.
L’accoglimento del ricorso dell’ente locale comporta il rinvio alla Corte di appello che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame alla luce dei suindicati principi.

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