Nullo il piano finanziario TARI che modifica l’imposizione senza motivazioni

8 Maggio 2018
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Il caso oggetto di ricorso da parte dei contribuenti riguarda la determinazione delle tariffe TARI dell’anno 2016, regolarmente approvate dal Consiglio comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2016, con la quale il Comune, a fronte di una contrazione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, avrebbe aumentato la tariffa TARI relativa alle utenze domestiche e, per converso, ridotto quella relativa alle utenze non domestiche.
Secondo il TAR Campania (Sez. I°, sentenza 02/03/2048 n.1361) il provvedimento dell’amministrazione, che ha previsto rispetto all’anno precedente un aumento delle tariffe domestiche con riduzione del quelle commerciali, essendo privo di motivazione va annullato.

I fatti di causa

Una moltitudine di proprietari e detentori di unità immobiliari destinate a civile abitazioni, ricorrono avverso l’aumento della tariffa dei rifiuti, stabilita con deliberazione del Consiglio comunale, rispetto a quella corrisposta nell’anno precedente, chiedendone l’annullamento per manifesta illogicità ed in quanto priva di qualsiasi motivazione. Precisano, a tal fine, i ricorrenti come, a fronte di una contrazione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, il Comune avrebbe proceduto immotivatamente ad un aumento la tariffa TARI relativa alle utenze domestiche e, per converso, ridotto quella relativa alle utenze non domestiche.
L’amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre ad una mancanza di interesse da parte dei singoli contribuenti.

Le indicazioni dei giudici amministrativi

Rileva il Collegio amministrativo come debba essere confermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente per oggetto i provvedimenti comunali con cui, in via autoritativa e nell’esercizio di poteri discrezionali, sono fissate le tariffe dovute per la gestione dei rifiuti ed è esercitato il relativo potere regolamentare (ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3173/2009; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2017/2009; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 340/2011; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 146/2013; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 305/2016).
Inoltre, in merito alla carenza di interesse da parte dei contribuenti, precisano i giudici amministrativi di prime cure che è proponibile dal contribuente ricorso giurisdizionale avverso l’atto generale di fissazione della tariffa relativa alla tassa annuale sui rifiuti, in quanto l’iter procedimentale attraverso cui si esplica la potestà normativo-impositiva attribuita in materia all’ente locale si perfeziona e conduce ad effetti lesivi con la determinazione dell’ammontare della tariffa anzidetta, tant’è che proprio in seguito all’adozione anno per anno di un simile atto a contenuto generale ciascun contribuente è in grado di misurare la gravosità dell’imposizione nei suoi riguardi e può, quindi, valutare in concreto l’entità del pregiudizio sofferto (ex multis Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3621/2000).
Avuto riguardo all’obbligo di motivazione nella determinazione delle tariffe, evidenzia il Collegio amministrativo come i provvedimenti di determinazione delle tariffe relative alle tasse sui rifiuti, pur avendo natura di atti generali, non ricadono nella sfera applicativa dell’art. 13 della l. n. 241/1990, ma, per il loro carattere di specialità e per le connesse esigenze di garanzia procedimentale rafforzata, soggiacciono alla disciplina dettata dall’art. 69 comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, che impone di motivare analiticamente le scelte operate, in modo particolare quanto alle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, nonché ai dati ed alle circostanze che hanno eventualmente comportato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo. La giurisprudenza amministrativa, ha avuto già modo di chiarire come il provvedimento della determinazione delle tariffe sia da considerarsi illegittimo nel caso in cui dal provvedimento medesimo non sia ricavabile alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine all’ammontare e/o all’aumento della tariffa (TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 966/2011).

Le conclusioni del Collegio amministrativo

Effettuate le indicazioni preliminari, concludono i giudici amministrativi di prime cure, come nel caso di specie la delibera del Consiglio comunale, oggetto del ricorso, non sia supportata da adeguata base istruttorio-motivazionale, ed in particolare sotto il censurato profilo dell’incremento della tariffa TARI relativa alle utenze domestiche e del contestuale decremento di quella relativa alle utenze non domestiche. In altri termini, la delibera consiliare non fornisce alcuna motivazione per la quale, a fronte di una contrazione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti dall’anno 2015 all’anno 2016, la tariffa TARI relativa alle utenze domestiche risulti aumentata, mentre quella delle tariffe non domestiche risulti diminuita.
Sulla base, pertanto, della mancanza di motivazione della scelta operata dall’amministrazione la deliberazione del Consiglio comunale va annullata con conseguente annullamento dell’incremento della tariffa per utenze domestiche, con condanna dell’amministrazione soccombente anche alla refusione delle spese di giudizio.

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