Nuovi quesiti ARCONET debiti fuori bilancio e fondo rischi

31 Maggio 2016
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DOMANDA

Il punto 5.2 lettera h) dell’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 prevede che, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un’obbligazione passiva potenziale con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa ma si devono invece accantonare le relative risorse; l’impegno è invece assunto in presenza della sentenza attingendo dalle risorse accantonate.

RISPOSTA

La Commissione dopo ampio dibattito concorda la seguente risposta:

Si conferma che, in attesa degli esiti del giudizio, ovvero di una sentenza passata in giudicato, in genere non sorgono obbligazioni giuridicamente perfezionate a carico dell’ente. Pertanto, in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e del correlato obbligo di registrare l’impegno nelle scritture contabili, non può formarsi un debito fuori bilancio.

Al riguardo si richiama il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede “Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”.

Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l’ente deve avere già registrato la relativa spesa.

In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio.

Ad esempio, a seguito di un ordine di acquisto, l’ente, seguendo le ordinarie procedure di spesa, deve assumere l’impegno e deve conservarlo, anche se, successivamente, si apre il contenzioso in relazione alla conformità della fornitura all’ordine. In caso di sentenza negativa dell’ente passata in giudicato, si formano obbligazioni giuridiche concernenti spese legali, interessi, ecc. che non possono essere definite fuori bilancio, se tempestivamente registrate a seguito della sentenza.

Se l’obbligazione giuridica oggetto del contenzioso è già sorta, e la nascita dell’obbligazione non è stata oggetto di un regolare procedimento di spesa da parte dell’ente, si è in presenza di un debito fuori bilancio.

In assenza dell’obbligazione perfezionata, la costituzione di fondi spese o rischi futuri, è diretta a garantire la formazione di idonee coperture, necessarie per consentire l’iscrizione della spesa in bilancio e la successiva registrazione.

In presenza di un’obbligazione perfezionata non registrata, la costituzione di fondi spese è diretta a garantire la formazione di idonee copertura necessarie per consentire il riconoscimento della spesa. Ma si è in presenza di debiti fuori bilancio.

 

DOMANDA

Operando in tal senso le obbligazioni derivanti da sentenze passate in giudicato per le quali sia stato disposto il relativo accantonamento sul fondo rischi non costituiscono debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73 (l’impegno è assunto secondo una legittima procedura di spesa – punto 5.2 lettera h) , mentre invece costituisce debito fuori bilancio una sentenza esecutiva per la quale non si è provveduto ad accantonare le relative risorse

RISPOSTA

La Commissione dopo ampio confronto concorda sulla seguente risposta:

Le eventuali obbligazioni giuridiche a carico dell’ente formatesi a seguito della sentenza passata in giudicato devono essere impegnate nelle scritture contabili dell’ente non oltre i termini previsti dalla sentenza per il pagamento, in tal caso non generano debito fuori bilancio.

Se l’impegno non è registrato si formano debiti fuori bilancio.

In ogni caso si richiama nuovamente il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede “Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”. Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l’ente deve avere già registrato la relativa spesa. In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio.

Nelle more della sentenza definitiva l’ente non poteva procedere alla registrazione dell’impegno, pertanto non si è in presenza di un procedimento di spesa non regolarmente avviato e, conseguentemente, non si è in presenza di un debito fuori bilancio, ma di una nuova obbligazione giuridica che deve essere registrata.

L’esistenza o meno dell’accantonamento al fondo spese o rischi futuri non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che:

  1. a) consente di iscrivere e registrare l’obbligazione giuridica fornendo le necessarie coperture, evitando la formazione di debiti fuori bilancio (per impossibilità di individuare la copertura), nei casi in cui i procedimenti di spesa sono stati regolarmente avviati;
  2. b) consente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, fornendo le necessarie coperture, nei casi in cui il procedimento di spesa non è stato regolarmente avviato a seguito della formazione di una obbligazione giuridicamente perfezionata.

In ogni caso si rappresenta che l’accantonamento al fondo contenzioso non è facoltativo, ma è un preciso obbligo dell’ente disciplinato dai principi contabili.

 

DOMANDA

In presenza di un debito fuori bilancio si può procedere comunque alla liquidazione della spesa nelle more di riconoscimento dello stesso da parte del Consiglio, al fine di evitare ritardi nei pagamenti? Al riguardo, è necessario tenere conto che i tempi tecnici per l’approvazione di una norma in Consiglio provinciale sono lunghi e l’articolo 73, c. 4 prevede un riconoscimento tacito del debito decorsi 60 giorni solo per le sentenze esecutive, che peraltro hanno tempi molto stringenti per il pagamento delle somme spettanti.

RISPOSTA

La Commissione dopo attenta riflessione e confronto concorda la seguente risposta:

il principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le spese sono impegnate quando l’obbligazione giuridica nasce (e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile).

Le spese non registrate quando l’obbligazione sorge sono “debiti fuori bilancio”.

La distanza temporale tra la data della registrazione dell’impegno e la data di perfezionamento dell’obbligazione segnala che è stato impegnato un debito fuori bilancio.

Se l’impegno riguardante un debito fuori bilancio è registrato in assenza del riconoscimento del debito la procedura contabile di spesa non è legittima.

Pertanto non si può procedere all’impegno e alla liquidazione di una spesa registrata successivamente alla nascita dell’obbligazione in assenza del riconoscimento del debito fuori bilancio.

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