Il D.M. 16/1/18, n. 14, in GU il 9/3/18, ha approvato i nuovi modelli del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi (e del piano triennale dei lavori pubblici) che dovranno essere adottati a partire dal prossimo DUP, documento unico di programmazione, che la Giunta deve presentare in Consiglio entro il 31/7/2018 (art. 21, comma 8, D.Lgs. 50/16; artt. 151, c.1 e 2 e 170, del Tuel D. Lgs. 267/2000; punti 8.2 e 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
Ma andiamo con ordine.
LA STORIA DELL’ADEMPIMENTO
L’obbligo di adozione di uno strumento di programmazione aggiuntivo denominato “programma biennale di acquisti di beni e servizi“, peraltro di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, era stata introdotto dall’art. 1, comma 505, della L. 28/12/15, n. 208, Legge di stabilità 2016.
Il succitato comma 505 è stato abrogato dall’art. 217, comma1, let. ss-bis), del D.Lgs. 50/2016, codice degli appalti (lettera inserita dall’ art. 129, comma 1, lett. n), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) e quindi la disciplina è ora indicata dall’art. 21 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
L’art.1, comma 424, della L. 11/12/16, n. 232, Legge di bilancio 2017, prevede che l’obbligo di approvazione del programma biennale programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’art. 21 del D. Lgs. 18/4/16, n. 50, decorre dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.
Il D.M. 16/1/18, n. 14, in GU il 9/3/18, disciplina l’attuazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed approva i nuovi schemi-tipo del piano triennale dei lavori pubblici che dovranno essere adottati a partire dal prossimo DUP, documento unico di programmazione, che la Giunta deve presentare in Consiglio entro il 31/7/2018.
L’APPROVAZIONE NELL’AMBITO DEL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)
Il comma 1 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/16 stabilisce innanzitutto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (unitamente al programma triennale dei lavori pubblici) è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. Il comma 1 è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Pertanto, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi deve essere considerato un allegato obbligatorio del bilancio ed, in particolare, un elemento essenziale della sezione operativa del documento unico di programmazione DUP ex art. 170 del Tuel D.Lgs. 267/2000.
Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118:
Punto 4.2 – Gli strumenti della programmazione degli enti locali:
… Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno ….
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno,…
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno….
Punto 8.2. La Sezione Operativa (SeO)
… Il contenuto minimo della SeO è costituito:
… i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
… Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.
LE CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
Le caratteristiche principali del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi sono indicate nell’art. 21, comma 6, D.Lgs. 50/16:
– il programma biennale di forniture e servizi è biennale;
– è aggiornato annualmente;
– gli acquisti di beni e di servizi da considerare sono quelli di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (nell’art. 1, comma 505, della L. 208, era originariamente previsto l’importo di 1 milione di euro);
– il programma individua i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.
Art. 21, commi 6 e 7, D.Lgs. 50/16:
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.
Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.
Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.
Alte modalità di redazione del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi sono indicate nel D.M. 16/1/18, n. 14:
– le amministrazioni consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (art. 6, c.1, D.M. 16/1/18, n. 14).
– ogni acquisto di forniture e servizi e’ individuato univocamente dal CUI (codice unico di intervento). Per ogni acquisto per il quale e’ previsto, e’ riportato il CUP (codice unico di progetto di cui all’articolo 11 L. 3/2003 che identifica ogni progetto di investimento pubblico (art. 6, c.4, D.M. 16/1/18, n. 14).
– il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l’ordine di priorità che privilegia: servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamita’ naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonche’ le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilita’ di finanziamento con capitale privato maggioritario (art. 6, c.10, D.M. 16/1/18, n. 14).
-le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (art. 6, c.13, D.M. 16/1/18, n. 14).
– il programma è redatto ogni anno, scorrendo l’annualita’ pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati (art. 7, c.1, D.M. 16/1/18, n. 14).
– non e’ riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento (art. 7, c.2, D.M. 16/1/18, n. 14).
– la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell’ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 7, c.5, D.M. 16/1/18, n. 14).
– ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato (art. 7, c.7, D.M. 16/1/18, n. 14).
– i programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, con variazione di bilancio per quanto concerne i Comuni (art. 7, c.8, D.M. 16/1/18, n. 14).
– il D.M. 16/1/18, n. 14 si applica a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture (art. 9, D.M. 16/1/18, n. 14).
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Come prescritto dall’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che si prevedono di inserire nella programmazione biennale va effettuata:
– al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
– entro il mese di ottobre di ogni anno.
L’art. 7, c.5, del D.M. 16/1/18, n. 14 specifica che la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al
portale dei soggetti aggregatori nell’ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all’articolo 21, comma 7 e
all’articolo 29, comma 4, del codice.
Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto del Piano triennale per l’informatica elaborato dall’Agid (art. 1, comma 513, L. 28 dicembre 2015, n. 208).
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE
Modalità di pubblicazione (art. 21, comma 7, D.Lgs. 50/16):
1) obbligo di pubblicazione sul sito dell’Ente;
2) obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
3) obbligo di pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio di cui all’articolo 213.
N.B. Il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi non devono essere pubblicati ai fini della loro efficacia (così come era nella normativa precedente, ora abrogata, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, art. 128 e DPR 5 ottobre 2010, n. 207, DM 24/10/14), Consiglio di Stato parere della Commissione speciale del 27/7/2017, n. 1806.
GLI SCHEMI TIPO
Il D.M. 16/1/18, n. 14, in GU il 9/3/18, disciplina l’attuazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed approva i nuovi schemi-tipo che dovranno essere allegati al DUP, documento unico di programmazione, che la Giunta deve presentare in Consiglio entro luglio di ciascun anno.
I succitati schemi-tipo sono costituiti salle seguenti schede:
Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
Scheda B: elenco degli acquisti del programma
Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualita’ del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati
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