Gli enti locali, in virtù dell’obbligo posto dall’articolo 39 della legge 27.12.1997, n. 449, ripreso dall’articolo 91, comma 1, TUEL, al fine di poter assumere nuovo personale, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette (cfr. articolo 6, comma 6, d.lgs 30.3.2001, n. 165), devono adottare annualmente il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Si tratta di un documento programmatorio propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione di competenza della Giunta comunale, anche se a seguito della cd. riforma Brunetta è attribuito al dirigente competente la formulazione della relativa proposta (articolo 6, comma 4 bis, d.lgs n. 165/2001), nell’ambito del quale devono essere inserite tutte le assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato. A ricordarlo è un recente
parere della sezione regionale di controllo della corte dei conti, Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 3/2011).
Normativa:
Articolo 91, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000: “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione delle spese per il personale”.
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