Obbligo determinazione cassa vincolata anche in assenza di fondi vincolati. I controlli indiretti dei giudici contabili

Approfondimento di V. Giannotti

L’analisi dei rendiconti in alcuni comuni da parte dei giudici contabili ha fatto emergere la mancata determina da parte del responsabile finanziario della cassa vincolata al 1/1/2015.
La giustificazione da parte dell’organo di revisione nel questionario, secondo cui il comune sarebbe stato esonerato dall’adempimento in considerazione di assenza di vincoli, non convince i giudici contabili. Nella deliberazione 26/04/2017 n.16 la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Lazio procede ad opportuni riscontri atti a dimostrare il contrario di quanto affermato dal Comune, qui di seguito illustrati.

Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e analisi dei residui

Secondo il Collegio contabile dai controlli è emerso il ricorso continuo, da parte dell’ente, alle anticipazioni di liquidità, ciò che denota un consumo per spese correnti di cassa vincolata. Il riscontro della presenza di cassa vincolata, discende dallo squilibrio tra residui attivi e passivi di parte capitale. In particolare nelle annualità prese a confronto (2011-2014) sono stati registrati maggiori residui passivi in parte capitale rispetto a quelli attivi della stessa natura. Da tale disallineamento, discende come, a fonte di un fondo di cassa nullo, l’ente abbia ricorso all’utilizzo di entrate di natura vincolata per il pagamento di spese di parte corrente, senza che sia stata effettuata la ricostituzione dei corrispondenti vincoli. Ora, secondo il Collegio contabile, il responsabile finanziario avrebbe dovuto prestare particolare attenzione ai movimenti riguardanti le singole poste di spesa finanziate con entrate a destinazione vincolata, mettendo a confronto riscossioni e pagamenti per ciascun impegno assunto nel tempo e poi conservato nei residui passivi, in modo da dimostrare le effettive motivazioni del disallineamento rilevato e non guardando soltanto al dato aggregato del totale del titolo, di per sé non sufficientemente significativo. Inoltre, l’utilizzo di fondi a destinazione vincolata per far fronte ad emergenze di cassa costituisce un fattore che, unitamente al reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria (il cui scoperto per mancata restituzione al 31.12 ha integrato, come si è detto, in relazione a tutti gli esercizi esaminati, un parametro di deficitarietà strutturale), concorre ad essere sintomatico di rischi per la stabilità finanziaria e di cassa dell’Ente.

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