La contabilità economico patrimoniale acquista peso: non ha più un semplice valore conoscitivo. In caso di perdita di esercizio scatta l’obbligo di una relazione dettagliata sulle motivazioni.
La novità arriva dal 13° correttivo al D.Lgs. 118/11, DM 1/9/21 (GU n.221 del 15-9-2021).
L’art. 4 del citato DM 1/9/21, modificando il Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, stabilisce:
“In caso di risultato economico negativo, l’amministrazione e’ chiamata a fornire un’adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell’amministrazione:
– sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;
– sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall’erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel
territorio.
Tale informativa puo’ essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti…”
Pertanto se il conto economico chiude con un “RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)” negativo (rilevando una perdita di esercizio ed una corrispondente riduzione del patrimonio netto, scatta l’obbligo nella nota integrativa di adeguate motivazioni sulle cause che hanno prodotto la perdita stessa, evidenziando, se del caso, eventuali responsabilità gestionali, poichè la perdita rappresenta una erosione del valore del patrimonio netto dal 1/1 al 31/12 dell’esercizio.
Scatta altresì l’obbligo di indicare la copertura dei risultati economici negativi di esercizio.
Prima del 13° correttivo al D.Lgs. 118/11, DM 1/9/21, la contabilità economico-patrimoniale aveva solo finalità conoscitive, rilevando gli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e consentendo la rendicontazione economico e patrimoniale (art. 151, comma 4, del Tuel). Ora con l’obbligo di esplicitare le cause della perdita di esercizio, acquista un valore più pregnante
La contabilità finanziaria ha, invece, natura autorizzatoria e, nell’ambito del sistema di bilancio di cui all’art. 9 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, consente la rendicontazione della gestione finanziaria (art. 151, comma 4, del Tuel). Il sistema di bilancio costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all’andamento dell’ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria (art. 9 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
La novità dell’obbligo di relazione in caso di perdita di esercizio si accompagna ad un’altra precisazione di importanza fondamentale, contenuta nel medesimo art. 4 del DM 1/9/21:
“Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l’operatore. Al riguardo, la matrice di correlazione pubblicata nel sito Arconet costituisce un prezioso strumento di riferimento non obbligatorio. Per garantire il rispetto del principio della contabilità economico patrimoniale potrebbe essere necessario derogare alla matrice”.
In altri termini la matrice di correlazione tra piano dei conti finanziario e piani dei conti economici-patrimoniali, utilizzata prevalentemente dai software di contabilità per “trasferire” meccanicamente le rilevazioni finanziarie nei conti economici-patrimoniali, sembra perdere l’importanza e l’efficacia originariamente attribuite, in nome della necessità di garantire l’attuazione dei principi e delle regole fodamentali che governano i sistemi contabili.
Le novità suindicate sembrano, fra l’altro, anticipare la prossima riforma contabile di tutte le Pubbliche Amministrazioni sulla base della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell’Unione Europea dell’8/11/2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri e della Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Verso l’applicazione di principi contabili armonizzati per il settore pubblico negli Stati membri. Idoneità degli IPSAS per gli Stati membri”, COM/2013/0114.
Trattasi dell’adozione di un nuovo sistema unico di contabilità economico patrimoniale per le pubbliche amministrazioni, basato sul principio accrual, con un unico corpus di principi generali e di principi ispirati agli IPSAS (che peraltro si fondano sui principi internazionali di informativa finanziaria: International Financial Reporting Standards – IFRS, largamente utilizzati nel settore privato) e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS, in coerenza con il processo di definizione degli standard nell’ambito degli specifici tavoli di lavoro dell’Unione Europea.
Su queste linee di riforma, il Ragioniere Generale dello Stato con determina del 16 settembre 2020 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze la Commissione “Standard Setter Board” (SSB) che funziona come una struttura tecnica indipendente ed ha il compito di definire il nuovo sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le Pubbliche Amministrazioni, basato sul principio accrual e ispirato agli standard internazionali (IPSAS) ed europei (EPSAS).
La nuova contabilità “accrual” delle P.A. entra anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dal Governo alla Commissione europea entro fine aprile 2021.
Infatti, nell’ambito delle riforme della Pubblica Amministrazione, a pag. 71, è indicato il progetto “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual”.
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