Uno studio del Consiglio nazionale del notariato fa chiarezza sulla governance degli enti
Luce verde nelle associazioni, disco rosso nel volontariato
È possibile nominare enti come amministratori di associazioni e fondazioni, ma nelle associazioni del terzo settore questi devono essere in minoranza. Tale nomina non è ammissibile nelle organizzazioni di volontariato. È quanto emerge dallo studio del Consiglio nazionale del notariato 9-2022/cts in tema di enti amministratori di associazioni e fondazioni. Amministratore persona giuridica di associazione.
Nelle Associazioni e fondazioni del libro primo del codice civile sono nominabili nel cda sia persone fisiche che persone giuridiche. Tali nomine possono riguardare sia società che enti. A riguardo, il notariato precisa che sia le associazioni (riconosciute e non), sia le fondazioni, essendo enti dotati di soggettività giuridica, hanno una capacità giuridica e di agire piena e potrebbero rivestire anche la carica di amministratore, ma occorrerà verificare in concreto se l’assunzione di tale carica risulti o meno compatibile con l’oggetto e lo scopo dell’ente. In altri termini, la possibilità di estendere le conclusioni cui si perviene in materia societaria agli enti del LibroI è ammissibile mediante applicazione analogica di regole “neutrali” rispetto allo scopo di lucro. Lo studio osserva, inoltre, come la nomina di un amministratore diverso dalla persona fisica non sembri incompatibile con le norme che il codice civile dedica agli amministratori di associazioni e fondazioni. La rilevanza dell’intuitus personae nell’affidamento dell’incarico di amministratore non implica, infatti, necessariamente che questi debba essere una persona fisica, poiché anche nei confronti delle persone giuridicheè possibile valutare una serie di elementi rilevanti ai fini dell’instaurazione del rapporto fiduciario. Amministrazione negli Ets.
Per il notariato non si è mai dubitato della possibilità di nominare una persona giuridica amministratore di una fondazione, che non sembrano allo stato attuale rinvenibili indici normativi contrari alla possibilità di nominare un ente amministratore di associazioni e che non appare necessaria (sebbene non vietata) la designazione, da parte dell’ente amministratore, del soggetto persona fisica che lo rappresenti nell’espletamento della funzione di amministratore (fatto salvo che possa risultare necessaria al fine di consentire l’iscrizione nel Registro unico del terzo settore, dei dati del nominato).
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 14 dicembre 2022.
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