Non è possibile assolvere agli oneri per opere di urbanizzazione secondaria mediante la realizzazione a scomputo di opere di urbanizzazione primaria, non essendo fungibili tra loro le citate categorie – primaria e secondaria – di oneri di urbanizzazione.
(Corte dei conti-Piemonte, delibera n. 40/2010/SRCPIE/PAR del 20 maggio 2010)
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