Organo di revisione economico-finanziario: no al rinnovo

22 Novembre 2023
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Il dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno con comunicato ha specificato che l’Amministrazione comunale non può in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma deve procedere al rinnovo dello stesso chiedendo alla Prefettura l’estrazione dall’Elenco dei revisori degli enti locali.

>>> Leggi la pronuncia del Ministero dell’Interno

Quanto previsto dall’articolo 235, comma 1, del testo unico 267 del 2000 “i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”, debba intendersi riferito, in vigenza delle nuove modalità di scelta, alla possibilità di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi – che per il revisore monocratico o per i due componenti del collegio devono essere comunque conseguenti alla scelta casuale mediante estrazione dall’Elenco, mentre per la nomina del solo Presidente del collegio la scelta può essere fatta direttamente dall’Ente tra i soggetti iscritti in Elenco in fascia 3. Per quanto sopra esposto, si ritiene che non si possa in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma debba procedere al rinnovo dello stesso con le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23.

>>> Leggi anche: Nomina del Presidente dei revisori. Legittima la decisione del Consiglio di eleggere il più giovane a parità di voti

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