Quanto previsto dall’articolo 235, comma 1, del testo unico 267 del 2000 “i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”, debba intendersi riferito, in vigenza delle nuove modalità di scelta, alla possibilità di espletare presso lo stesso ente non più di due incarichi – che per il revisore monocratico o per i due componenti del collegio devono essere comunque conseguenti alla scelta casuale mediante estrazione dall’Elenco, mentre per la nomina del solo Presidente del collegio la scelta può essere fatta direttamente dall’Ente tra i soggetti iscritti in Elenco in fascia 3. Per quanto sopra esposto, si ritiene che non si possa in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma debba procedere al rinnovo dello stesso con le modalità previste dal Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23.
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