Orientamenti applicativi ARAN – Dirigenti sospensione da ogni incarico dirigenziale prevista dall’art. 23 – ter del CCNL 10.4.1996

Con orientamento applicativo AII_132_ del 05/05/2015 l’ARAN risponde alla seguente domanda:

Quali sono gli effetti della sospensione da ogni incarico dirigenziale prevista dall’art. 23 – ter del CCNL 10.4.1996, introdotto dall’art. 13 CCNL 22.2.2006 sulla presenza in servizio e sul rapporto di lavoro del dirigente?

Su tali problematiche, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) la nuova misura sanzionatoria della sospensione da ogni incarico dirigenziale (art.23-ter) assume nella graduazione della gravità connessa alle misure introdotte dall’art.23 – bis del CCNL del 10.4.1996, un valore medio, dovendosi collegare, in relazione ai suoi contenuti, ad accertamenti di rilievo sicuramente superiore a quelli colpiti con l’assegnazione del dirigente ad un incarico di valore inferiore ma meno gravi di quelli riconducibili al recesso dell’amministrazione;

b) attraverso tale previsione è stata esplicitata la misura già prevista dall’art.21 del D.Lgs.n.165/2001, secondo il quale, in relazione alla gravità dei casi di responsabilità del dirigente, l’amministrazione può revocare l’incarico dirigenziale collocando il dirigente stesso a disposizione dei ruoli di cui all’art.23 del medesimo D.Lgs.n.165/2001. Poiché vengono in considerazione amministrazioni non statali, alle quali non si applica la disciplina dei ruoli sopra citata, nell’adeguamento della disciplina legale alle caratteristiche degli enti del comparto, le parti hanno tradotto “il collocamento a disposizione dei ruoli” nella sospensione da ogni incarico dirigenziale fissando in due anni la durata di quest’ultima. In tal senso, si è espressamente pronunciato anche il Comitato di settore nel proprio atto di indirizzo;

c)   spetta al singolo ente, in relazione agli effettivi contenuti dell’accertamento negativo dal punto di vista della gravità, articolare la durata della sospensione entro il periodo massimo stabilito di due anni;

d)  come evidenziato chiaramente nella relazione illustrativa per la certificazione dei costi contrattuali del CCNL del 22.2.2006 da parte della Corte dei Conti, in conseguenza della sospensione, dato il venir meno di ogni incarico dirigenziale, resta conseguentemente sospesa ogni prestazione lavorativa del dirigente e, conseguentemente, anche l’obbligo concernente la presenza in servizio;

e)  l’applicazione della sanzione è rimessa alle autonome valutazioni del datore di lavoro pubblico, dato che si tratta di una disciplina posta a tutela del suo interesse organizzativo;

f)  proprio per tale specifica finalizzazione, nella medesima relazione illustrativa è stato evidenziato anche che durante il periodo di sospensione l’ente può comunque, se lo ritiene opportuno, affidare un altro incarico al dirigente tra quelli disponibili, anche di studio o di ricerca, per la soddisfazione di proprie esigenze funzionali;

g)  il dirigente è comunque tenuto ad accettare gli eventuali incarichi dirigenziali proposti non solo dall’ente di appartenenza che da altre pubbliche amministrazioni;

relativamente al trattamento economico, come espressamente disposto dalla disciplina contrattuale (art. 23 ter, comma 2, del CCNL del 10.4.1996), per tutta la durata del periodo di sospensione, il dirigente interessato ha diritto al solo trattamento economico stipendiale.

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