Orientamenti applicativi ARAN – Il cumulo dell’indennità di disagio

Con orientamento applicativo del 14/07/2015 RAL_1782_ l’ARAN risponde alla seguente domanda.

E possibile riconoscere l’indennità di disagio, di cui all’art. 17, comma 2, lett. e), del CCNL dell’1.4.1999, ad un dipendente non titolare di posizione organizzativa, cui è stata già attribuita l’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999? Tale ultima indennità è cumulabile con l’indennità prevista per lo svolgimento di funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza?

In relazione a tale problematica, si ritiene utile, innanzitutto, riassumere la disciplina dell’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999

Si tratta, come è noto, di un compenso accessorio volto a remunerare solo l’assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie.

L’art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999, come integrato dall’art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL del 9.5.2006, demanda alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l’erogazione dell’indennità e per la quantificazione dell’ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL (€.2500).

Questa indennità può essere corrisposta al personale delle categorie B, C e D (non può essere erogata al personale della categoria D, quando lo stesso sia già incaricato della titolarità di posizioni organizzative).

Sulla base dell’ampia previsione contrattuale, non è possibile fornire in materia una indicazione completa e precisa, avente carattere di generalità, delle diverse casistiche che possono essere ricondotte alla disciplina del citato art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999.

Quello che è certo è che il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell’ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, esso deve essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo “spessore”, con contenuti sicuramente significativi e qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un importo della relativa indennità superiore a quello previsto per gli incarichi connessi alle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ecc., in relazione alle specifiche responsabilità che comportano il riconoscimento del compenso massimo di € 300 (art.17, comma 2, lett. i) del CCNL dell’1.4.1999, introdotto dall’art.36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004). Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un “responsabile di procedimento complesso”, ai sensi della legge 241/1990, oppure di altri “incarichi” formalmente affidati dai dirigenti o dai competenti responsabili dei servizi, che impongono la assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato (svolgimento di specifici compiti che comportano responsabilità di gruppo o di procedimento), ecc. Non si ritiene, pertanto, sufficiente la sussistenza di una responsabilità di procedimento semplice per giustificare il riconoscimento del compenso di cui si tratta

Fatta questa indispensabile premessa, relativamente alla specifica problematica concernente la cumulabilità di tale indennità con altre indennità previste ugualmente dalla disciplina contrattuale, si deve ricordare che, in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità di natura “accessoria”, solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie. Alla luce di tale principio e delle caratteristiche dei compensi che vengono in considerazione deve essere valutata ogni problematica relativa alla loro eventuale cumulabilità.

Ciò vale anche per le indennità di specifiche responsabilità e gli altri compensi richiamati nel quesito, per i quali occorre evidentemente tenere conto della loro natura e delle ragioni giustificative del loro riconoscimento

Pertanto, solo ove fosse possibile dimostrare la sussistenza effettiva di causali giustificative dell’erogazione dei diversi compensi, il cumulo potrebbe ritenersi ammissibile.

Così, ad esempio, date le sue caratteristiche e le particolari condizioni legittimanti la stessa, la specifica indennità prevista per il personale dell’area della vigilanza dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 (personale dell’area della vigilanza che, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, effettivamente svolge funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) , non risulta, di per sé, incompatibile con quella dell’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999,  e successive modificazioni ed integrazioni, ove per questa ultima vengano prese in considerazione, per la relativa attribuzione, attività e responsabilità,  diverse da quelle poste alla base del riconoscimento della richiamata indennità dell’art. dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995.

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