Con orientamento applicativo RAL__1806__ del 02/12/2015 l’ARAN risponde alla seguente domanda:
Le nuove indicazioni concernenti le modalità applicative dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, fornite dall’ARAN con il parere n.19932 del 18.6.2015, possono avere efficacia retroattiva, trovare applicazione cioè anche con riferimento alla quantificazione delle risorse variabili per anni antecedenti al 2015?
Nel merito del quesito formulato, per quanto di competenza, si ritiene utile precisare quanto segue.
Come evidenziato nei precedenti orientamenti applicativi in materia, la disciplina dell’ art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, ai fini del possibile incremento delle risorse decentrate variabili, ha richiesto sempre la predisposizione di una serie di atti ed il soddisfacimento una serie di numerosi, complessi e rigorosi adempimenti, che dovevano intervenire necessariamente in via preventiva rispetto all’effettiva messa a disposizione delle nuove risorse.
Per completezza informativa, si ricorda anche che, ove decida di avvalersi delle possibilità di incremento delle risorse decentrate previste dall’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, l’ente non può comunque prescindere dall’osservanza del quadro legale di riferimento e cioè dalla necessaria verifica preventiva della possibile incidenza dei nuovi costi sul rispetto dei vincoli imposti dal legislatore in materia di Patto di stabilità e di contenimento della spesa per il personale, relativamente all’anno per il quale viene deciso l’incremento stesso.
Infatti, la disciplina contrattuale in materia di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa (come appunto l’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999) non autorizza in alcun modo (né del resto potrebbe autorizzare) deroghe alle norme delle leggi finanziarie, di natura imperativa, relative al Patto di stabilità o al contenimento della spesa del personale.
Alla luce di quanto detto, pertanto, poiché le nuove indicazioni fornite dall’ARAN con il parere n.19932 del 18.6.2015, si incentrano in via prioritaria proprio sulla fase procedurale degli adempimenti necessari per la corretta applicazione del citato art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, si ritiene che le stesse possano trovare applicazione solo con riferimento alle procedure negoziali avviate per l’anno 2015, in coerenza temporale con il nuovo orientamento applicativo.
Si esclude, pertanto, che le nuove indicazioni possano intervenire con efficacia retroattiva sulle modalità di finanziamento della contrattazione integrativa, incidendo cioè sui comportamenti attuativi già posti in essere in precedenti contratti integrativi.
Tale contrattazione integrativa deve ritenersi ormai definitivamente conclusa ed esaurita, sulla base delle precedenti prassi applicative dell’istituto.
Relativamente alle ulteriori problematiche concernenti l’art.4 del D.L.n.64/2014 e le modalità di recupero delle risorse aggiuntive illegittimamente stanziate ed utilizzate, la scrivente Agenzia non ha elementi di valutazione da fornire in quanto, attenendo alla definizione delle corrette modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, le stesse esulano dall’attività di assistenza dell’ARAN, limitata, ai sensi dell’art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Indicazioni in materia potranno essere fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.
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