Gli enti sono tenuti ad inviare entro il 31 marzo di ciascun anno la certificazione dei risultati conseguiti nell’anno precedente, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria. In caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell’ente locale, deve provvedere l’organo di revisione in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dall’incarico.
Il principio del pareggio di bilancio unitamente al passaggio alla contabilità armonizzata richiede l’adozione di misure di controllo efficaci ad assicurare la copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa, ed è in questo contesto che si inserisce il nuovo ruolo del revisore-commissario.
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