Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, inerente le modalità di riparto degli spazi finanziari per i pagamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge citato, è stato raggiunto giovedì 9 maggio, in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un effettivo accordo. L’intesa convalidata tra il Governo, le Province ed i Comuni sancisce che la distribuzione tra i singoli enti locali degli importi dei pagamenti da escludere dai vincoli del patto di stabilità interno 2013 debba avvenire, con precedenza, con riguardo a:
– i debiti per appalti di lavori pubblici, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
– i debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o domanda equipollente di pagamento o viceversa sia stato comunicato lo stato di avanzamento dei lavori entro il sovra citato termine, non estinti alla data dell’8 aprile 2013;
– i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 diversi da quelli per appalti di lavori pubblici;
– i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell’8 aprile 2013, anch’essi diversi da quelli per appalti di lavori pubblici.
L’accordo specifica ulteriormente che nel caso in cui avanzassero spazi finanziari, di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013, non ripartiti per gli obiettivi di cui al periodo antecedente, quest’ultimi possono legittimamente venire assegnati agli enti locali, al fine di scartare dal patto di stabilità interno i pagamenti realizzati precedentemente al 9 aprile 2013 per i debiti di cui al periodo antecedente, in misura proporzionale alle richieste ultimate valenti sui pagamenti medesimi.
“Gli spazi finanziari che si liberano -si legge nel testo dell’accordo– a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale”. Il documento che sigla l’intesa accorda agli enti locali la possibilità di attuare, in sede di riparto del residuale 10%, “riduzioni o incrementi delle richieste operate entro il 30 aprile”.
Gli spazi che eventualmente dovessero liberarsi a fronte delle diminuzioni delle domande, prosegue il provvedimento, “sono aggiunti al predetto 10% e ripartiti con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 luglio”. Nei confronti degli enti locali che non hanno effettuato le richieste entro la data del 30 aprile, l’accordo prevede che venga attribuito ove possibile con priorità, sempre garantendo il rispetto delle menzionate modalità distributive, “l’intero ammontare della richiesta relativa ai debiti non estinti alla data dell’8 aprile”.
Fonte: Leggioggi.it
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento