La certificazione del revisore
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2018 del testo del decreto del MEF n. 35717 del 12 marzo 2018, concernente la certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016 per l’anno 2017), è stato previsto che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni.
Un revisore dei conti appena nominato in un ente locale ed ancora privo delle credenziali di accesso alla piattaforma del MEF sul pareggio di bilancio è stato dichiarato decaduto dal MEF per non aver inviato la certificazione nei termini previsti dalla normativa nell’anno 2019.
Avverso il provvedimento di decadenza il revisore ha presentato ricorso al TAR del Lazio, sostenendo che, al contrario di quanto indicato dal MEF, ha adempiuto alle proprie obbligazioni, avendo trasmesso la suddetta certificazione, firmata digitalmente, a mezzo email in data 25/06/2019 al Responsabile del settore finanziario del Comune invitandolo a trasmetterla al Ministero entro il termine ultimo consentito dalla legge per la data del 01/07/2019. Tale adempimento richiesto al responsabile finanziario, discendeva dall’impossibilità tra la data di certificazione e quella ultima di scadenza, di avere le credenziali di accesso quale nuovo utente del sistema web appositamente previsto per il caricamento della certificazione http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Il responsabile finanziario ha accertato l’adempimento e la propria responsabilità in tema di trasmissione nei termini del certificato precisando quanto segue ““in data 25/06/2019 ha ricevuto, a mezzo mail, dal Revisore dei conti, in qualità di Commissario ad acta, il file contenente la certificazione sulla trasmissione, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all’art. 1 comma 466 della Legge n°232/2016 per l’anno 2018, debitamente firmata digitalmente. Nella medesima attestazione, poi, si affermava che, giusta accettazione di delega, si è impegnato ad inoltrare la stessa certificazione sul portale del MEF-Rgs mediante accesso con le credenziali in possesso dell’Ente, nei termini prescritti dalla normativa e che in data 26/06/2019, su richiesta specifica del predetto Commissario ad acta ha fornito allo stesso rassicurazioni sull’esito positivo dell’inoltro che, in realtà, per dimenticanza, non è mai avvenuto”. A fronte dell’adempimento da parte del revisore, il TAR ha annullato il provvedimento di decadenza del revisore disposto dal MEF.
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