Pagamenti PA: ecco gli sconti alle compensazioni

11 Aprile 2013
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Le imposte accertate e le sanzioni riguardanti le infrazioni tributarie applicate dagli uffici possono essere corrisposte attraverso compensazione, in adesione agli istituti tributari premiali/deflativi e usando dunque dei corrispondenti benefit, dei crediti per somministrazione, forniture e appalti, dichiarati dal contribuente nei riguardi dello stato, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, maturati al 31 dicembre 2012, purché certi, liquidi, esigibili e non prescritti.

Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F 24, ma il contribuente deve acquisire preventivamente la certificazione dell’esistenza del credito da parte dell’amministrazione debitrice. Dunque, in breve,  sono queste le informazioni principali contenute nell’art.28 – quinquies del dpr n. 602/1973, il decreto riguardante disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione. La norma è entrata in vigore ieri, 9 aprile, ma i termini e le modalità di attuazione dovranno essere fissati mediante un decreto del ministero dell’economia.

Bisogna ricordare preliminarmente che l’art. 28 – quater del dpr 602/73 già stabilisce, a cominciare dal 1° gennaio 2011, la possibilità di compensare i crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti tributari, ma solamente con riguardo alle somme dovute successivamente all’iscrizione a ruolo e con l’osservanza del procedimento specifico determinato dal decreto 25 giugno 2012, che contempla il necessario coinvolgimento dell’agente della riscossione cui è affidato il carico.

La nuova disposizione si contraddistingue per l’estensione della possibilità della compensazione dei crediti  commerciali in pagamento dei debiti tributari nella fase precedente a quella esecutiva, più specificatamente in pagamento delle somme dovute in base ai seguenti istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; adesione all’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva (art. 8, dlgs n. 218/97), adesione all’invio a comparire (art. 5, comma 1 – bis, stesso dlgs), adesione al verbale di constatazione (art. 5 – bis, stesso dlgs), adesione all’accertamento ai fini delle imposte di registro, di successione e donazione, ipocatastali (art. 11, stesso dlgs), acquiescenza all’accertamento dei medesimi tributi (art. 15, stesso dlgs), definizione agevolata delle sanzioni tributarie (art. 16 e 17, dlgs n. 472/97), mediazione (art. 17 – bis, dlgs n. 546/92).

Il contribuente, di conseguenza, potrà accedere ora alla compensazione dei crediti commerciali godendo degli incentivi legati ai suddetti istituti, primo fra tutti l’abbattimento delle sanzioni edittali a un terzo o a un sesto, a seconda del caso. Va sottolineato che, tra gli istituti definitori, non è menzionato il pagamento bonario delle somme dovute successivamente alla liquidazione e al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, ai sensi degli art. 2 e 3 del dlgs n. 472/97, probabilmente perché in questi casi viene meno un provvedimento di accertamento a monte da parte dell’amministrazione finanziaria, evento poco compatibile con il procedimento, anche nell’ottica del puntuale abbinamento fra il credito “speso” e il debito tributario soddisfatto.

Se la problematica è questa, forse è possibile pensare una soluzione per quanto riguarda la definizione bonaria ex dlgs n. 462/97, ma resterebbe la ristrettezza dei termini accordati al contribuente per detta definizione ( 30 giorni, salvo avviso telematico all’intermediario). Tornando alla procedura, il pagamento dei debiti tributari attraverso compensazione dei crediti commerciali si realizzerà impiegando il modello F 24, da inviare solamente per mezzo dei servizi telematici dell’agenzia delle entrate, che a sua volta manderà l’informazione alla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni stabilita dal Mef, con modalità tali da assicurare l’uso univoco del credito certificato.

Il credito deve essere certificato ai sensi dell’art.9, comma 3 – bis o comma 3 – ter, lett. b, ultimo periodo, del dl n. 185/2008 per accedere alla compensazione. La certificazione del credito certo, liquido ed esigibile è rilasciata dall’amministrazione  debitrice, su istanza del creditore, entro 30 giorni; scaduti i quali viene nominato un commissario ad acta, su istanza del creditore. Differentemente dall‘art. 28 – quater, le nuove disposizioni dell’art. 28 – quinquies sul pagamento attraverso la compensazione dei debiti tributari “ante – ruolo”, nonostante inserite nella cornice del dpr 602/73, non sono “a regime”, ma riguarderanno i crediti maturati al 31 dicembre 2012.

Fonte:Leggioggi.it

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