Par condicio creditorum. Differenza tra enti in dissesto e predissesto

21 Novembre 2018
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Partendo da una domanda posta dal Comune, su quale ordine preferenziale procedere in presenza di molteplici richieste di pagamento dei debiti in presenza di un ente in riequilibrio finanziario pluriennale, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione 12/11/2018 n.128 risponde precisando che la risposta risiede partendo dalla differenza tra enti in dissesto e quelli che abbiano scelto la procedura del predissesto.

La differenza tra dissesto e predissesto

La procedura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, detto anche predissesto, costituisce uno strumento che rimette all’ente la totale gestione del risanamento, ma che introduce, proprio in funzione di tale responsabilità, un sistema di scadenze e preclusioni a garanzia degli interessi antagonisti in gioco. L’art. 243-bis TUEL scandisce tempi e modi della procedura nel caso in cui le misure di salvaguardia degli equilibri (di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL), non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio. Tale procedura, scandita da tempi ristretti e perentori, porta ad individuare una disciplina straordinaria che opera in deroga a quella ordinaria, che consente, mantenendo intatta l’universalità del bilancio e la continuità amministrativa, di recuperare lo squilibrio in un tempo più ampio di quello contemplato dai richiamati artt. 193 e 194 TUEL (autorizzando l’applicazione di una quota di disavanzo minore sul bilancio di previsione annualmente approvato). Allo stesso tempo, il PRFP (o “procedura di predissesto”) impone un innalzamento delle entrate, soprattutto per taluni i servizi finanziati a tariffa, e un’articolata spending review, in modo da aumentare l‘annuale margine corrente, da potere destinare al ripiano del disavanzo o comunque in modo da eliminare le patologie che tale disavanzo hanno generato. La procedura di predissesto è preferita al dissesto solo in un senso: essa consente il riequilibrio “consolidato” delle finanze dell’ente, senza il rischio di occultamento di scompensi in gestioni separate di bilancio.

Il dissesto, pur restando all’interno di una squilibrio strutturale, ha, nel sistema vigente, delle peculiarità procedurali e una funzione sua propria ed essenziale, non realizzabile col il predisse sto per tale motivo, il ricorso alla procedura di dissesto finanziario costituisce una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti fissati dalla legge. In altri termini, il legislatore prevede obbligatoriamente l’attivazione del dissesto quando le vicende del singolo ente e la gravità dello squilibrio rendono necessario addivenire al risanamento sacrificando – parzialmente – il principio di universalità di bilancio. Nel dissesto, infatti, vi sono due distinte gestioni separando quella “dissestata” – per effetto dello squilibrio strutturale e affidata all’organo straordinario di liquidazione, (cfr. art. 252, comma 4 TUEL) – da quella successiva, la quale rimane intestata alla Giunta e al Consiglio dell’ente locale secondo le competenze di legge (c.d. gestione ordinaria).

La par condicio creditorum

Negli enti in dissesto, al fine di tutelare che la gestione si traduca in danno per alcuni dei creditori dell’ente, viene istaurata la par condicio creditorum sulla “massa attiva”, prevedendo la sospensione e l’estinzione delle azioni esecutive, per l’inserimento dei medesimi crediti oggetto di esecuzione nell’ambito “massa passiva” (artt. 248 comma 2 e 256 TUEL), la quale individua i soggetti ed i titoli che abilitano a concorrere alle speciali procedure di estinzione previste in regime di dissesto.

Negli enti in predissesto, la sospensione delle azioni esecutive è solo temporanea (243-bis comma 4 TUEL), finalizzata a consentire la verifica della sussistenza per l’accesso al ripiano pluriennale (approvazione del piano pluriennale di riequilibrio) ovvero la necessità di aprire, “ope legis”, la procedura di dissesto. In questo caso, la soddisfazione dei creditori, pur in assenza della formale instaurazione della par condicio creditorum, deve avvenire secondo un ordine di priorità deve ispirarsi ad imparzialità (art. 97 Cost.); deve pertanto inspirarsi a criteri ragionevoli e non discriminatori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

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