Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 15 marzo 2019, in attesa della pubblicazione in G.U., il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 38605 del 14 marzo 2019, concernente la certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, per l’anno 2018.
Gli enti locali trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per l’anno 2018, secondo il prospetto e le modalità contenute nell’ allegato al citato decreto ministeriale n. 38605 (articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016).
Gli enti locali per i quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2018, sono tenuti ad inviare la certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l’anno 2018, entro trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del medesimo decreto legislativo (articolo 1, comma 470- bis, della legge n. 232 del 2016).
Si segnala che il comma 823 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) abroga, a decorrere dall’anno 2019, le sanzioni da applicare all’ente locale, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, in caso di mancato conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per l’anno 2018 (comma 475 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016), ma mantiene comunque fermi gli obblighi di monitoraggio e di certificazione per l’a nno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, e, di conseguenza, le sanzioni riferite al ritardato invio della certificazione stessa.
Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro i predetti termini e con le modalità sopra indicate, sono considerati inadempienti all’obbligo d’invio della predetta certificazione del pareggio di bilancio, ai sensi dell’articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 475 del medesimo articolo 1, lettere c) e seguenti.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione (a partire dal 31 maggio 2019), in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni (entro il 29 giugno 2019). Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese.
Infine, si segnala che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all’ articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell’anno 2018. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio del 1° aprile 2019 sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalità, una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione 2018 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2019, prorogato di diritto al 1° luglio 2019 (articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016).
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