Come devono essere retribuite le giornate di ferie maturate e non godute in un determinato anno da un lavoratore titolare di posizione organizzativa ove ne fruisca nell’anno successivo e l’importo della retribuzione di posizione, per il nuovo anno, sia inferiore a quello precedentemente attribuito per effetto di una nuova pesatura della stessa, conseguente ad un processo di riorganizzazione dell’ente?
Relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, durante il periodo di ferie, il dipendente ha diritto a percepire la medesima retribuzione che avrebbe percepito in caso di ordinaria presenza al lavoro.
Si tratta di una regola che trova il suo preciso fondamento negli articoli sia della Costituzione (art. 36, comma 3) che del Codice civile (art. 2109) i quali, nel riconoscere al dipendente il diritto alle ferie, stabiliscono che queste devono essere retribuite.
Il CCNL del 6 luglio 1995, all’art. 18, comma 1, nel ribadire tale principio, fornisce anche ulteriori specificazioni per l’esatta definizione della retribuzione da corrispondere al dipendente che fruisce delle ferie.
Infatti, tale clausola prevede che al lavoratore, durante il periodo di ferie, debba essere corrisposta la normale retribuzione, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non sono corrisposte per dodici mensilità (art. 18, comma 1, del CCNL del 6.7.1995).
Proprio in considerazione della espressa previsione contrattuale (“durante tale periodo”), ad avviso della scrivente Agenzia, la retribuzione da riconoscere al dipendente sia quella allo stesso spettante durante il periodo di fruizione delle ferie stesse.
Conseguentemente, si esclude che si possa tenere conto, a tal fine, del maggiore importo della retribuzione di posizione della posizione organizzativa di cui era precedentemente titolare.
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