Nel caso di riduzione della dotazione organica dei posti di qualifica dirigenziale di un comune, può trovare applicazione la disciplina dell’art.15, comma 1, lett.i), del CCNL dell’1.4.1999, secondo la quale le risorse decentrate possono essere incrementate: “i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;”?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno precisare che la particolare disciplina dell’art.15, comma 1, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, come espressamente precisato dalla stessa clausola contrattuale (“…..la disciplina della presente lettera è applicabile alle regioni. ….”) può trovare applicazione esclusivamente presso le Regioni.
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