Al fine di istituire nuove posizioni organizzative, una unione di comuni può incrementare le risorse decentrate stabili sulla base delle previsioni dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999?
Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia non può che confermare il proprio consolidato orientamento applicativo, secondo il quale le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non collegati all’incremento della dotazione organica, avendo carattere di variabilità, non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti o forme di utilizzo aventi carattere di stabilità, come appunto la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
Le posizioni organizzative, infatti, collegandosi a profili del modello organizzativo dell’ente, devono ritenersi ricomprese tra gli istituti che, ordinariamente, l’ente può attivare con conseguente finanziamento a carico delle generali risorse dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, di natura stabile, ai sensi dell’art.31, commi 2, del CCNL del 22.1.2004.
Per la corretta interpretazione della disciplina prevista dal richiamato art. 15, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999, si rinvia alle nuove indicazioni fornite dalla scrivente Agenzia con propria nota n. 19932 del 18 giugno 2015.
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