Con parere del 25/09/2015 Il Ministero dell’Interno risponde alla domanda di un comune riguardante il rimborso delle spese legali in caso di archiviazione del reato.
Con una nota un Comune ha formulato due quesiti in ordine alla possibilità delle refusione delle spese legali in applicazione dell’art. 28 del CCNL del 14.9.2000. Il primo quesito riguarda un procedimento penale a carico di un dipendente indagato del reato di cui all’art. 326 c.p. conclusosi con il decreto di archiviazione ex art. 408 c.p.p, tenuto conto che l’ente non ha saputo dell’avvio del procedimento, né è stata concordata la scelta del legale. L’altro quesito attiene a un procedimento penale a carico di un titolare di posizione organizzativa indagato per il reato di cui all’art. 323 c.p., conclusosi in camera di consiglio con l’archiviazione per infondatezza del reato ai sensi dell’art. 410 c.p.p..In tale fattispecie, invece, la scelta del legale è stata concordata.
Al riguardo, si fa, preliminarmente presente che il citato art. 28 testualmente dispone che: “l’ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio”.
Ciò posto, si rileva che il Consiglio di Stato, sez VI, con sentenza del 2.8.2004 n. 5367, condividendo l’orientamento maturato da detto Organo in sede consultiva, ha riconosciuto la possibilità del rimborso delle spese legali per i procedimenti penali, civili o amministrativi sostenuti da un dipendente per fatti inerenti all’esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria, in assenza di ipotesi di conflitto di interessi con il dipendente medesimo.
Successivamente, a fare chiarezza è intervenuta la sentenza n. 23904/2007 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la quale è stata affrontata la problematica della refusione delle spese legali in caso di archiviazione del procedimento penale.
In particolare, la Suprema Corte, nel richiamare la citata sentenza n. 5367/2004, ha ritenuto che la rimborsabilità delle predette spese sia possibile qualora il dipendente sia stato “assolto da qualsiasi giudizio di responsabilità occorsogli per causa di servizio” e “sul presupposto dell’effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto di interessi fra lo stesso e l’amministrazione, presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità, non solo penale ma anche disciplinare del soggetto interessato”. In caso di archiviazione del procedimento, il supremo Organo ha sostenuto che, poichè tale provvedimento può essere adottato non solo nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato ai sensi dell’art. 408 c.p.p., ma anche nelle diverse ipotesi previste dall’art. 411 c.p.p, (mancanza di una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato) occorrerà “accertare, in relazione al contenuto dell’atto se il provvedimento del giudice penale abbia escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente”.
Pertanto, relativamente al primo quesito, si rileva che poiché l’archiviazione è stata disposta ai sensi dell’art. 408 c.p.p., codesto Comune potrebbe, accedendo al surrichiamato orientamento giurisprudenziale, procedere alla refusione delle spese legali, purchè ricorrano tutte le condizioni previste dal richiamato art. 28. Infatti, ai sensi di tale articolo, l’ente prima di farsi carico dell’onere delle spese legali deve verificare le seguenti condizioni: tutela dei propri diritti e della propria immagine; sussistenza di fatti o di atti direttamente connessi all’espletamento dell’incarico; carenza di ipotesi di conflitto di interessi, come in tutti i casi in cui vi sia contrasto di interessi tra l’attività dell’amministrazione e l’attività posta in essere dal dipendente, accordo preventivo sulla scelta del legale.
Ad ogni buon conto, corre l’obbligo di evidenziare, in linea generale, che la natura del capo di imputazione contestato al dipendente indurrebbe già di per sé ad ipotizzare un eventuale conflitto di interessi. Pertanto, spetterà a codesta amministrazione valutare autonomamente ed attentamente tutti i profili della fattispecie.
Per quanto attiene, poi, la problematica, che ricorre nel caso di specie, del rimborso ex post degli oneri di difesa nonostante che il dipendente abbia omesso di concordare con l’amministrazione la nomina del proprio legale, si rappresenta che sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali. In merito, si segnala un orientamento del Consiglio di Stato, di cui alla decisione n. 552/2007, che ha negato la refusione delle spese legali, tenuto conto della mancanza del preventivo accordo delle parti sulla scelta del legale. Tuttavia, si riscontrano più recenti orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, quali quello n. 245/2012 della sezione Veneto, che ritengono ammissibile il rimborso ex post delle spese sostenute dal dipendente prosciolto, non essendo sufficiente, per l’esclusione di tale diritto, la circostanza che il Comune non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell’interessato. In particolare, secondo il parere della predetta Sezione, la problematica riguarda “piuttosto la misura del rimborso”. A tal fine, la medesima Sezione, richiamando il parere reso da questo Ministero n. 16.59/2003, ha ritenuto possibile il rimborso ex post, purchè lo stesso avvenga secondo criteri di ragionevolezza, congruenza e adeguatezza. Per la verifica della congruità della parcella da rimborsare, la predetta Sezione, ha ritenuto che possa farsi anche riferimento al vigente regolamento per la determinazione degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali.
Per completezza di informazione, si soggiunge che l’art. 9 del Dl 90/2014 convertito dalla legge 114/29014 concernente “riforma degli onorari dell’avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici” ha introdotto una nuova disciplina limitativa per la corresponsione dei suddetti compensi, disciplina alla quale codesto Ente dovrà attenersi adeguando il proprio regolamento, secondo quanto disposto dal comma 8 di detto articolo.
Relativamente al secondo quesito, si fa presente che, anche in questo caso il capo di accusa, inerente il reato di abuso d’ufficio, indurrebbe già di per sé ad ipotizzare un eventuale conflitto di interessi. Inoltre, dall’esame del carteggio qui trasmesso risulta che, se anche il delitto di abuso d’ufficio era infondato per carenza dell’elemento soggettivo doloso, “la condotta dei vigili non fu corretta”. Conseguentemente, si è del parere che, nel caso di specie, non sembra totalmente esclusa la responsabilità del dipendente.
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