È illegittima la nomina da parte del Sindaco dei membri del consiglio d’amministrazione e del collegio sindacale di una società in house, in violazione del principio delle pari opportunità, considerato che lo statuto comunale, prevedendo che “il comune […], adotta le misure necessarie […] assicurando in ogni caso la parità e la pari opportunità fra i due sessi”, in uno con l’art. 51 Cost., integra un generale canone conformativo dell’azione del comune in ogni campo d’attività, ivi compresi gli atti di nomina degli amministratori e dei sindaci delle società partecipate.
(TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza del 24 febbraio 2010, n. 622)
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