L’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche/gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva, ma riveste una funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria sulla natura della strada e sull’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività. La lite circa la proprietà di una strada, pubblica o privata, o circa l’esistenza di diritti d’uso civico pubblico su di una strada privata è devoluta al giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi.
(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 29 aprile 2010, n. 1968)
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