Patto di stabilità

Alex 2 Popa 2 20 Maggio 2010
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L’Istituzione comunale per la gestione dei servizi sociali, costituita ai sensi dell’art. 114 TUEL, non è soggetta al patto di stabilità. Restano salvi, naturalmente, i poteri di controllo contabile e la verifica dei risultati della gestione intestati all’ente locale, che andranno esercitati con particolare rigore dato che sussiste uno stretto collegamento tra i risultati gestionali dell’istituzione ed il bilancio dell’ente, concorrendo il risultato gestionale della prima a determinare quello del secondo.

(Corte dei conti-Piemonte, delibera n. 27/2010/SRCPIE/PAR del 15 aprile 2010)

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