Patto di stabilità

Alex 2 Popa 2 8 Aprile 2010
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La vigente normativa prevede un assoggettamento al patto di stabilità delle società partecipate dall’ente locale, condizionata alla definizione delle modalità e della relativa modulistica. Di conseguenza, non può farsi derivare, dalle stesse norme, l’obbligo, in capo agli enti controllanti, di valutare il rispetto del patto di stabilità attraverso un bilancio consolidato funzionale ad un’analisi della situazione finanziaria della società unitamente a quella dell’ente locale. Tali considerazioni valgono anche ai fini del calcolo dell’indebitamento dell’Ente. Al riguardo, il magistrato contabile, visti i principi contabili internazionali ed in linea con i nuovi principi contabili per gli enti locali elaborati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, ha evidenziato come il bilancio consolidato sia un valido strumento per conoscere e valutare la situazione finanziaria, oltre che economica e patrimoniale degli enti che consolidano i conti. Parimenti, ha sottolineato l’esigenza di tener conto, comunque, dei risultati delle società a partecipazione pubblica, insieme a quelli dell’ente locale, per evitare il formarsi di situazioni occulte di debito destinate a gravare sulla collettività pubblica.

(Corte dei conti-Piemonte, delibera n. 14/2010/SRCPIE/PAR del 2 marzo 2010)

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