– riduzione del 5% dei contributi ordinari.
– obbligo di contenere gli impegni di spesa corrente nei limiti dell’importo annuale minimo registrato nell’ultimo triennio.
– divieto di ricorerre all’indebitamento per finanziare investimenti.
– divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di co.co.co. e di somministrazione.
– divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi dei limiti relativi al personale.
– rideterminazione dell’indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori in modo da assicurare una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
Le norme sono d’immediata applicazione per gli enti che accertano il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2009 e pertanto, con specifico riferimento alla gestione del personale, è posto il divieto di procedere a qualunque forma di assunzione nel 2010, ancorché il comune possa vantare positivi parametri rispetto alla media nazionale, e ciò metta a repentaglio l’espletamento di un adeguato livello dei servizi. Nonostante si tratti, questa, di un’esigenza di estrema importanza, perché compito primario degli enti territoriali è quello di garantire la cura degli interessi della comunità di riferimento, spetta a ciascun ente individuare la dimensione dei servizi che riesce a garantire in base alla effettiva situazione finanziaria ed ai vincoli di finanza pubblica, cosicché gli enti che subiscono limitazioni o che non possono effettuare assunzioni, devono procedere a profonde trasformazioni del sistema organizzativo esistente, con l’introduzione di tecniche innovative, anche informatiche, che utilizzano processi caratterizzati dal cosidetto “labour saving”.
(Corte dei conti-Lombardia, delibera n. 68/2010 del 21 gennaio 2010)
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