Pensionamenti in caso di soprannumero – Circolare n.3 del 29/07/2013

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n.3 del 29/07/2013 chiarisce i presupposti ed i destinatari dei pensionamenti in deroga di cui L’art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in l. n. 135 del 2012, c.d. “Spending review”, nell’ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare in relazione alle situazioni di soprannumero. La citata circolare non ha come destinatari gli enti locali, ai quali invece si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8, secondo il quale “Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’ articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n.133 del 2008 , e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 . A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti”. Si precisa che il citato DPCM ad oggi non è stato ancora emanato.

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