Per la Cassazione decide il giudice amministrativo e non quello ordinario sulla selezione del professionista a contratto

16 Luglio 2024
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L’eventuale istaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato a contratto, qualora prevedono la selezione a monte per titoli e colloqui, per quanto la scelta successiva possa essere fiduciaria da parte dell’ente, la stessa formazione della graduatoria e la scelta operata con errori nella formulazione della stessa radica la titolarità della decisione al giudice amministrativo e non a quello ordinario. Con queste motivazioni la Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n.18653/2024) ha confutato la tesi del giudice amministrativo e a lui rinviato la causa per la decisione.

La vicenda

Un Azienda sanitaria aveva attivato una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie per l’eventuale conferimento, ai sensi dell’art. 15-octies del decreto legislativo n. 502/1992, di incarichi a varie figure professionali. A seguito della selezione un professionista ha impugnato la graduatoria per evidenti errori, a suo dire, commessi dalla commissione per la valorizzazione dei titoli, chiedendo al giudice amministrativo di rettificare la graduatoria e dichiarare l’inefficacia dei contratti individuali a tempo determinato, medio tempore eventualmente stipulati con i professionisti.

Il Tribunale amministrativo di primo grado ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario avendo escluso che la procedura avesse caratteristiche di tipo concorsuale in quanto finalizzata alla solo eventuale instaurazione di rapporti di lavoro. In questo caso il ricorrente, riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale civile, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e, nel merito, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, l’annullamento o disapplicazione di tutti i provvedimenti impugnati, l’accertamento del giusto punteggio per i titoli di carriera e accademici posseduti e, per l’effetto, la declaratoria d’inefficacia del contratto individuale eventualmente medio tempore stipulato, in suo danno, con intimazione, all’Azienda sanitaria, d’inserirlo nel giusto posto in graduatoria e conferire il relativo incarico.

Il Tribunale di primo grado ha rimesso la questione alle Sezioni Unite al fine di far dichiarare il giudice competente.

La decisione sul giudice competente

Per la Cassazione a Sezioni Unite la competenza della decisione spetta al giudice amministrativo. Infatti, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di pubblici dipendenti caratterizzate da una prima fase d’individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, nonché dalla successiva fase di svolgimento delle prove e di comparazione delle capacità, preordinata ad una selezione obiettiva e dominata da una discrezionalità non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione dei candidati. In altri termini, la valutazione discrezionale nella selezione dei candidati da parte dell’Autorità pubblica che agisca quale datore di lavoro ed utilizzi parametri che, pur specificati in linea astratta, siano peraltro suscettibili di apprezzamento discrezionale differente in ragione degli elementi soggettivi di cui il candidato è portatore (pubblicazioni, curriculum e colloquio), costituisce il discrimine per il riconoscimento della giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Nel caso di specie, nell’avviso pubblico di selezione i candidati vengono valutati da una Commissione in base ai titoli posseduti, all’esito di un colloquio e possono conseguire un punteggio di 25/50 per i seguenti ambiti di riferimento:
a) su materie oggetto della specializzazione propria di ciascun profilo professionale da selezionare;
b) nozioni di diritto amministrativo e organizzazione del S.S.N. e delle A.S.L. . Pertanto, si è in presenza di una procedura caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati da parte di una commissione esaminatrice e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito e, non da ultimo, si tratta di procedura finalizzata all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

Pertanto, i dubbi avanzati dai giudici amministrativi di primo grado, secondo cui la finalità della graduatoria era preordinata al conferimento meramente eventuale di incarichi solo a tempo determinato, sono irrilevanti trattandosi, comunque, di procedura diretta all’assunzione che, una volta stabilita e decisa dall’amministrazione, sia pur nei limiti temporali dati, deve seguire le regole selettive di garanzia attuative del disposto dell’art. 97 Cost.

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