La vicenda
Un’Azienda speciale di un Comune, cui era stata demandata la gestione dei rifiuti, ha opposto in giudizio il decreto ingiuntivo relativo ad una fattura ricevuta per noleggio di automezzi per il trasporto di rifiuti. L’azienda ha eccepito la mancanza della forma scritta del contratto e il difetto di legittimazione passiva deducendo l’impossibilità giuridica di commissionare il trasporto dei rifiuti, atteso che ogni attività in tal senso rientrava tra le competenze del Comune. La società ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune e, nel merito, il rigetto dell’opposizione e, nel caso di accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha domandato ex art. 2042 c.c. l’ingiustificato arricchimento del Comune. Il Tribunale di primo grado ha accolto l’opposizione con relativa revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo non provato il rapporto contrattuale tra le parti e, infine, sollevando il Comune dall’ingiustificato arricchimento per mancanza del requisito della sussidiarietà. La Corte di appello, in riforma della sentenza, ha accolto il decreto ingiuntivo in quanto, l’azienda speciale di un Ente Territoriale non può qualificarsi Pubblica Amministrazione in senso stretto, con la conseguenza che per i contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam né è vietata la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.. Nel caso di specie, la prestazione di servizi effettuata in favore dell’Azienda era provata dai documenti depositati idonei a provare non solo l’esecuzione delle prestazioni ma anche la conclusione del contratto per facta concludentia, atteso che senza il consenso e la partecipazione dell’Azienda, giammai la società appellante avrebbe potuto prelevare i rifiuti per provvedere poi al relativo conferimento al centro di smaltimento. In merito al quantum mostrato in fattura esso non era stato contestato, per cui acquisiva definitività del credito iscritto in fattura.
Avverso la sentenza della Corte di appello l’Azienda ha proposto ricorso in Cassazione, dolendosi del fatto che la Corte d’appello avrebbe ritenuto concluso un contratto con l’Azienda sul presupposto di una accettazione mai resa o manifestata, né provata. D’altra parte, la mancanza dell’accettazione dell’offerta economica, ossia restituzione a mezzo fax della copia controfirmata dell’offerta, non poteva essere dedotta solo verbalmente e per telefono come sostenuto dalla società creditrice. Inoltre, nel caso di specie difetterebbe del presupposto della forma scritta previsto dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2448/1923. Se ciò non fosse vero, allora sarebbe sufficiente l’esecuzione di una qualsiasi prestazione seguita dall’emissione di fattura per far sorgere un legittimo diritto di credito nei confronti dell’azienda speciale. Infine, avrebbe dovuto essere escluso la conclusione del contratto tra le parti per facta concludentia in assenza della prova di tali fatti e, comunque, della loro riferibilità all’Azienda speciale.
Il rigetto del ricorso
Per la Cassazione il ricorso dell’Azienda speciale è infondato. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n.20684/2018) in materia di forma del contratto stipulato da un’azienda speciale di ente pubblico territoriale, stabilendo l’inapplicabilità a tali contratti della normativa di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. In altri termini, è stato affermato l’inapplicabilità a tali contratti della normativa di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, non potendo l’Azienda speciale essere qualificata come pubblica amministrazione in senso stretto, in ragione della natura imprenditoriale dell’attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’ente di riferimento. In merito alla documentazione prodotta, i giudici di appello hanno dato valenza probatoria tale da poter certificare come avvenuta per conto dell’Azienda il servizio richiesto il cui importo è oggi oggetto di decreto ingiuntivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato infondato con relativo pagamento del giudizio di legittimità in ragione della soccombenza.
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