Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19) i lavoratori subordinati, dipendenti da datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta (almeno il 67%).
Le patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
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