Con riferimento agli Enti locali, l’applicabilità dell’art. 62, D.lgs. 150/2009, nella parte in cui stabilisce che le progressioni fra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso, decorre dal 1 gennaio 2010. L’art. 91 Tuel, nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al condizioni che devono ricorrere per procedere ad assunzioni di personale mediante il ricorso alla procedura della mobilità fra enti pubblici personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il D.lgs 150/2009.
(Corte dei conti-sez. Autonomie, delibera n.10/SEZAUT/2010/QMIG del 29 aprile 2010)
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