Piano di recupero del disavanzo di fatto invalido senza la deliberazione consigliare sulle misure da adottare

9 Marzo 2023
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Un ente locale che riduca il maggior disavanzo con un piano di rientro di fatto, anche se realizzato nell’ambito triennale non è conferme alla normativa che, invece, prevede apposita deliberazione del Consiglio comunale che indichi in modo puntuale le azioni ex ante della sua riduzione con successiva verifica ex post. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.64/2023) che ha censurato il comportamento di un ente locale.

Il fatto

A seguito della verifica dei magistrati contabili, sui conti di un ente locale, è emerso un maggior disavanzo ma ometteva di approvare un piano di rientro, in attuazione di quanto disposto dall’art. 188 del Tuel. Il Collegio contabile, pertanto, chiedeva al Comune di adottare, in sede di approvazione del rendiconto 2021 tutte le misure correttive atte a rimuovere tale grave criticità. L’ente locale, in risposta alla richiesta dei magistrati contabili, trasmetteva una tabella rappresentativa del percorso di rientro del disavanzo, con relativa indicazione dell’obiettivo da raggiungere nel conto consuntivo 2021. A seguito dell’approvazione del conto consuntivo, ha trasmesso le risultanze con un obiettivo leggermente migliorativo del risultato di amministrazione disponibile.

Le indicazioni del Collegio contabile

A seguito dell’esame delle risultanze del conto consuntivo 2021, il Collegio contabile ha evidenziato come il ripiano dal disavanzo sia stato attuato di fatto, ma in assenza dell’adozione della deliberazione di ripiano che esplicita le misure del ripiano, ai sensi dell’articolo 188 del Tuel. Quest’ultima norma, infatti, al comma 1 precisa che “L’eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186, è immediatamente applicato ((…)) all’esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l’analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l’individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”. In altri termini, secondo il legislatore, il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, comunque entro il termine di scadenza della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. In questo caso, a dire dei magistrati contabili, pur prendendo atto del risultato migliorativo conseguito nell’esercizio 2021, non può non evidenziare che la mancata adozione della deliberazione di ripiano del disavanzo e la mancata specifica individuazione delle risorse che il Comune intende utilizzare per il ripiano negli esercizi successivi, rischia di compromettere lo stesso percorso di ripiano avviato dall’ente. A tale fine, il Collegio ha invitato l’ente fornire idonea documentazione a supporto, indicando se e quali siano state le misure adottate nel piano di rientro, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 188 TUEL e par. 9.2.24 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011. Il Collegio contabile, quindi, provvederà a verificare, in sede di controllo, l’effettivo recupero del disavanzo complessivo, secondo la tempistica prevista dalla legge, riservandosi ogni ulteriore verifica sui bilanci ed i rendiconti successivi dell’ente, ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti e dell’art. 148-bis del T.U.E.L.

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