Piano di riequilibrio finanziario Pluriennale. Nella fase istruttoria l’ente non può modificare i saldi (prima parte)

25 Maggio 2023
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Il fatto che il piano di riequilibrio non sia ancora stato approvato non giustifica una sua rimodulazione in presenza di un ulteriore disavanzo. Inoltre, gli enti in dissesto possono dare corso al piano di riequilibrio solo per aumentare la massa attiva e non quale rimedio per la ripartizione di un maggior disavanzo emerso nell’ente in bonis. Sono queste alcune importanti conclusioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n.4/2023).

Maggior disavanzo prima dell’approvazione del PRFP

Secondo i giudici delle Sezioni Riunite, la ricognizione di “fattori di squilibrio” obbliga l’ente locale, a quantificare, entro 90 giorni, i saldi di rientro e le misure correttive, nonché a verificare se esse sono sostenibili con il solo ausilio delle procedure ordinarie (193, 194 e 188 TUEL) ovvero necessitano dell’attivazione del dissesto (244 TUEL), ovvero del predissesto (243bis e ss. TUEL), le quali consentono di diminuire la pressione del disavanzo manifestatosi in più anni e di avvalersi di misure di rientro eccezionali. In caso di scadenza del citato termine, la determinazione dei saldi e delle misure previste nel ripiano ad opera del PRFP, non consente più all’ente locale di ritrattare i saldi, in ragione del principio generale di necessaria certezza ed effettività gli equilibri, nonché delle coperture. Pertanto, in caso di approvazione del PRFP, la quantificazione dei saldi e delle misure, individuate col PRFP, diventano “intangibili” e immodificabili. In definitiva, il principio generale di certezza del bilancio e dei suoi equilibri, in uno con la speciale previsione del termine dell’art. 243-bis, co. 5 e del presidio della sua perentorietà (art. 243- quater, co. 7 TUEL) determina due possibili effetti: in caso di mancata tempestiva approvazione del PRFP, l’avvio della procedura di dissesto (art. 243-quater, co. 7 TUEL), mentre, ove approvato tempestivamente, la sua immodificabilità. Tale sistema normativo mira ad evitare che l’ente faccia del PRFP uno strumento per eludere gli obblighi correttivi ordinari (art. 175, 193 e 194 TUEL) e straordinari (art. 244 e ss. TUEL), previsti dalla legge per addivenire in modo tempestivo al riequilibrio della finanza territoriale (SS.RR. spec. comp. sent. n. 32/2020), ossia, tre anni nel primo caso, cinque anni nel secondo (art. 264 TUEL). Le Sezioni Riunite hanno, pertanto, affermato che le modifiche o addirittura la revoca del PRFP, possibili prima della scadenza sono inammissibili e prive di effetto. In altri termini, l’approvazione ed esecuzione del PRFP e, parallelamente, il giudizio contabile sulla sua congruità ai sensi dell’art. 243-quater, co. 3 e 7, TUEL e dell’all. n. 1, postulato n. 8 del d.lgs. n. 118/2011, presuppongono logicamente nell’ordine: (a) l’irretrattabilità dei saldi (del PRFP), (b) il rispetto del termine decadenziale dell’art. 243-bis, co. 5, TUEL per la sua approvazione, (c) la coerenza della sua adozione con i presupposti di legge, in particolare, lo “stato” di grave squilibrio ai sensi dell’art. 243-bis (coincidente con uno “stato” di dissesto per “ragioni finanziarie”, cfr. SS.RR. spec. comp. sent. n. 32/2020) che deve sussistere sin dalla deliberazione di ricorso al PRFP.

Le deroghe legislative

Il legislatore, nel caso dei saldi del PRFP, ha frequentemente derogato alla regola della irretrattabilità (sancita dall’art. 243-bis, co. 5, TUEL, dall’art. 243-quater, co. 7, TUEL e dai richiamati principi generali) attraverso specifiche ed eccezionali disposizioni di legge. Tali disposizioni hanno in comune l’effetto della introduzione temporanea di un termine per l’esercizio di poteri di autotutela sul PRFP, con fattispecie dalla struttura eterogenea. Un primo gruppo di norme abilita gli enti a modificare il PRFP in ragione di una semplice manifestazione della volontà amministrativa, stabilendo, parallelamente, la decadenza ex lege degli effetti del PRFP in corso di esecuzione (il caso riguarda la nuova amministrazione subentrante). In altri casi, coerentemente con il quadro costituzionale e con il principio di certezza, continuità ed equilibrio dei conti, la decadenza degli effetti del PRFP precedente viene subordinata all’effettiva riformulazione/rimodulazione del Piano in corso di esecuzione. Appartengono a quest’ultimo gruppo di deroghe legislative anche quella introdotta dall’art.1, co. 992-994, della l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tali interventi hanno prima previsto la possibilità di riformulare il Piano (e non solo di rimodularlo), poi, hanno stabilito nuovi termini per l’esercizio dei poteri di autotutela sul PRFP in corso di esecuzione.
In altri termini, al di fuori delle possibili deroghe introdotte dal legislatore, gli enti non possono modificare i saldi anche in presenza di errori nel piano di riequilibrio approvato.

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