di LUIGI OLIVERI (ItaliaOggi – 05/07/2022) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
Tra gli operatori dubbi sul destino degli enti virtuosi che abbiano già varato i preventivi
Anche a bilancio approvato prima della scadenza del 31/7
A seguito dell’entrata in vigore del dPR 81/2022 che approva, dopo oltre un anno di attesa, il regolamento di individuazione degli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ed il relativo decreto ministeriale attuativo, tra interpreti ed operatori è sorto il dubbio sul destino degli enti locali che virtuosamente abbiano già approvato il bilancio di previsione. L’incertezza riguarda la possibile applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 del DM 30 giugno 2022, ai sensi del quale in caso di mancata adozione del Piao scattano il divieto di erogare ai dirigenti la retribuzione di risultato, di effettuare assunzioni ed assegnare incarichi di consulenza o collaborazione (ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d.lgs 150/2009) e la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro dovuta al caso di mancata adozione del piano triennale della corruzione (ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/2014. A ben vedere, tuttavia, non esiste alcun presupposto giuridico, come nemmeno alcuna ragione logica, per poter applicare legittimamente nessuna delle sanzioni stabilite. In primo luogo, si deve sollevare il problema dell’impossibilità della prestazione. L’eventuale dovere di adottare il Piao entro il 30 giugno per gli enti che avessero approvatoi bilanci di previsione prima di tale data (e ovviamente prima del 31 luglio) risulta oggettivamente impossibile. Infatti, sia il dPR 81/2020, sia il DM attuativo sono stati adottati proprio il 30 giugno 2022. Prima della loro vigenza, le norme sul Piao contenute nell’articolo 6 del d.l. 80/2021 risultavano prive di qualsiasi efficacia. Pertanto, da una parte gli enti che abbiano adottato il Piao prima del 30 giugno in assenza delle norme attuative hanno proceduto inutilmente; dall’altra, mancava materialmente il tempo necessario per adottare il Piao.
In ogni caso, vi sono altre due ragioni alla luce delle quali le sanzioni sono semplicemente inimmaginabili. Una è di carattere contingente. Per gli enti locali, l’articolo 8, comma 3, del DM stabilisce che “in sede di prima applicazione” il termine di adozione che sarebbe il 31 gennaio di ogni anno, “è differito di 120 giorni successivia quello di approvazione del bilancio di previsione”. La norma non differenzia gli enti locali ancora privi del bilancio di previsione da quelli che lo abbiano approvato: si riferisce esclusivamente alla data edittale di scadenza di approvazione del bilancio, slittata al 31 luglio 2022: sicché tutti gli enti locali, senza eccezione alcuna, sono rimessi nei termini per adottare il Piao entro il 30 novembre 2022; scadenza per altro abnorme, perché un atto di programmazione a fine anno è ovviamente privo di ogni logica ed utilità programmatica. La seconda ragione è di natura strutturale: la forma non può prevalere sulla sostanza.
Le sanzioni normative e in particolare quelle amministrative sono sorrette da norme di natura tassativa e non suscettibili di interpretazione estensiva. Le norme citate primaa fondamento delle sanzioni scattano solo ed esclusivamente per il caso di mancata adozione del Piao. Ma, il Piao, come richiesto dal Consiglio di stato, non abroga le norme che disciplinano i piani che assorbe. Infatti, l’articolo 1, comma 1, del dPR 81/2022 non dispone la soppressione di detti piani, bensì la soppressione degli “adempimenti” connessi, in quanto “assorbiti” dal Piao. Anche se molti tendono a considerare il Piao uno strumento innovativo, esso è per la gran parte l’assemblaggio, con un “indice” in Sezioni in parte nuovo, dei piani che “assorbe”. Se, dunque, un ente abbia adottato il piano della performance (o, nel caso degli enti locali, il Peg unito al piano dettagliato degli obiettivi) ed il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pur non facendolo confluire nel nuovo “format” del Piao, nella sostanza ha comunque adempiuto agli obblighi programmatori imposti dalla legge. Ritenere che la sanzione scatti in modo ottuso ed automatico per la sola mancata formale qualificazione dell’atto di programmazione come Piao non farebbe che confermare l’impressione ribadita e sottolineate più volte dal Consiglio di stato, che si tratti di un nuovo mero adempimento, un layer of bureucracy poco capace di innovare l’azione amministrativa.
* Articolo integrale pubblicato sul Italiaoggi del 5 luglio 2022.
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