Pnrr, perimetrazione light

ItaliaOggi
4 Novembre 2022
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di MATTEO BARBERO (ItaliaOggi – 04/11/2022) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

In vista della chiusura di esercizio gli enti devono verificare di aver adempiuto agli obblighi PNRR Istruzioni per l’uso
Per le misure non native non serve modificare i rendiconti
Pnrr, per le misure non native perimetrazione light. In vista della chiusura dell’esercizio finanziario, gli enti locali devono verificare di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa e dalle circolari della Ragioneria generale dello Stato. Il piano nazionale di ripresa e resilienza ha confermato l’impianto dell’ordinamento contabile disciplinato dal dlgs 118/2011, sia pure con alcune deroghe e con il rafforzamento dei meccanismi di tracciamento delle risorse. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del dl 77/2021, in particolare, le p.a. “assicurano la completa tracciabilita’ delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del Pnrr secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze”. Di conseguenza, l’art. 3, comma 3, del dm 11 ottobre 2021 ha previsto che le risorse del piano devono essere gestite mediante appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale “al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico”. Infine, con specifico riferimento agli enti, la circolare Rgs n. 29/2022 ha stabilito che essi debbano accendere “appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e codice unico di progetto (Cup)”. Quest’ultimo è stato individuato quale elemento cardine anche per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS pertanto deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici. Il Cup deve essere riportato anche nel contratto e negli ordini di pagamento. La circolare precisa che gli enti che sono beneficiari di risorse Pnrr per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto. In spesa, quindi, è necessario creare un capitolo per ogni Cup, mentre in entrata è possibile anche aggregarei capitoli per linea di finanziamento. Per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell’ammissione a finanziamento sul Pnrr (c.d. misure non native), la perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, è possibile solo integrando le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l’indicazione della missione, componente, investimento e del Cup.

* Articolo integrale pubblicato su Italia oggi del 4 novembre 2022.

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