In sede di verifica di affidamenti di incarichi esterni, i giudici contabili di controllo hanno verificato possibili danni erariali discendenti dalle seguenti violazioni di legge: a) ricorso continuo di anno in anno al medesimo professionista, in violazione del principio di autosufficienza amministrativa, del principio di rotazione ed in assenza di procedura ad evidenza pubblica; b) mancata richiesta del parere preventivo dell’organo di revisione contabile; c) mancato preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
La vicenda
Il comune, per il servizio mensa in considerazione di una crescente complessità, legata sia all’assicurazione della qualità del servizio sia alle continue e nuove problematiche relative alla somministrazione alimentare, procedeva all’affidamento di un incarico esterno, al medesimo professionista, per circa sei anni (dal 2013 al 2019). Un primo affidamento veniva effettuato per il biennio 2014-2015 per un importo complessivo di circa settemila euro, un secondo affidamento veniva effettuato l’anno successivo 2016 per circa la metà dell’importo biennale e così anche per l’anno successivo 2017. In tal arco temporale (2014-2017) l’affidamento avveniva senza il previo esperimento di una procedura pubblica comparativa, ma mediante la richiesta di un preventivo a tre soggetti individuati dall’amministrazione con il rischio di legittimità connotandosi il citato affidamento di carattere fiduciario. Pertanto, nonostante il principio di rotazione, il professionista è stato sempre inserito nelle citate terne per la richiesta di preventivo ed è risultato affidatario in tutte e tre le occasioni. Nell’anno 2017, il Comune procedeva ad emettere specifico avviso di selezione cui rispondeva esclusivamente il medesimo professionista. Identica procedura ed medesima situazione si ripeteva anche per gli anni 2018 e 2019, restando il professionista unico concorrente che ha presentato domanda.
I rilievi del Collegio contabile
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione 4 marzo 2019 n.20) evidenzia le seguenti criticità nella scelta del professionista:
- Violazione del principio di rotazione e del divieto di rinnovazione degli incarichi. L’affidamento ripetuto nel tempo in un arco temporale considerevole al medesimo professionista è stato da sempre oggetto di rilievo da parte dei giudici contabili e ciò a prescindere dagli importi esigui stanziati e liquidati;
- Violazione del principio di autosufficienza amministrativa. Secondo il Collegio contabile, l’uso disfunzionale dello strumento dell’incarico di consulenza, che, concepito dal legislatore per far fronte ad esigenze dotate dei caratteri di eccezionalità e temporaneità, viene costantemente utilizzato dal comune per rispondere ad un bisogno continuo e ricorrente. Ora, il carattere continuativo dell’incarico, ritenuto dal comune necessario per l’esecuzione del servizio mensa, postula, infatti, che a tale servizio si faccia fronte con risorse interne all’ente stesso, altrimenti il reiterato ricorso, senza soluzione di continuità, allo strumento dell’incarico professionale rischia di tradursi in una forma atipica di assunzione, “con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale” (Tra le tante Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012). In altri termini, le amministrazioni devono far fronte ai loro compiti istituzionali mediante le risorse in organico e possono ricorrere all’utilizzo di personale esterno, reclutato nei limiti e nella misura in cui sia necessario per far fronte all’esigenza sopravvenuta, solo per esigenze straordinarie e temporanee, cioè circoscritte nel tempo;
- Mancanza del parere dell’organo di revisione contabile. L’ente non può giustificare l’assenza del parere richiamando il contenuto del “Disciplinare delle modalità per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata esperienza ad esterni all’Amministrazione” approvato dalla Giunta Comunale che non lo ha previsto, in quanto l’obbligo di acquisire il parere è previsto direttamente dalla legge, risultando, pertanto, irrilevante la sua mancata previsione nel disciplinare comunale;
- Violazione dell’obbligo previsto dall’art. 9 co. 1 lett. a) n. 2 del D.L. 78/2009. Le disposizioni legislative prevedono che spetti al responsabile della spesa accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Questo accertamento deve precedere e non seguire l’adozione del provvedimento che comporta l’assunzione dell’impegno di spesa.
Conclusioni
In considerazione delle ripetute violazioni di legge, oltre ad invitare l’ente ad adottare gli opportuni provvedimenti per conformare la propria attività alla legge in materia di affidamento di incarichi, la deliberazione viene inviata alla Procura della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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