Possibile provvedimento disciplinare al responsabile finanziario che ritarda la relazione di fine mandato

24 Luglio 2024
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La pubblicazione della relazione di fine mandato, pur completata in ritardo ma con un lasso temporale di tempo antecedente le nuove elezioni da ritenersi congruo, tale cioè da non avere implicato la compromissione nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull’operato degli organi in scadenza, prima delle operazioni di rinnovo. Tuttavia, la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n. 75/2024), pur non ritenendo integrata a fini sanzionatori, la fattispecie di mancata pubblicazione da parte del Sindaco uscente, ha indicato all’ente la possibilità di valutare, se il ritardo sia addebitabile al responsabile finanziario, una eventuale responsabilità disciplinare.

L’apparato sanzionatorio

L’art. 4, c. 6, del D.Lgs. 149/2011 prevede che «In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente». La sanzione, pertanto, è contemplata in soli due casi: la mancata «redazione e pubblicazione» da parte del Sindaco e/o la mancata predisposizione da parte del Responsabile finanziario o del Segretario della relazione di fine mandato. L’apparato sanzionatorio discende dalla violazione del bene tutelato dalla normativa individuato nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull’operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto.

Il ritardo non influente

Nel caso dell’ente locale esaminato, risulta che alla luce della data delle elezioni indette dal Ministro dell’Interno, posteriore alla scadenza naturale del mandato, il termine per la redazione e sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco deve essere individuato mediante conteggio a ritroso di sessanta giorni antecedenti alla data della scadenza dei cinque anni del mandato. La pubblicazione è intervenuta in ritardo ma comunque entro un lasso di tempo antecedente le nuove elezioni da ritenersi congruo, tale cioè da non avere implicato la compromissione nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull’operato degli organi in scadenza, prima delle operazioni di rinnovo. Tuttavia, spetterà all’Amministrazione valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, se il ritardo, in quanto eventualmente addebitabile, in relazione alla fattispecie concreta, al Responsabile del servizio finanziario, rilevi sotto il profilo disciplinare.

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