Possibile sanzione pecuniaria per mancata riconciliazione tra Comune e Unione dei rapporti di credito-debito reciproci

9 Gennaio 2024
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L’assenza protratta di riconciliazione di debiti e crediti reciproci tra Comune e l’Unione, che abbia generato successivamente una cancellazione dei residui portati ad avanzo di amministrazione del Comune, potrebbe celare un comportamento elusivo dell’obbligo di equilibrio finanziario allargato censurabile dalla Procura contabile. Con queste motivazioni la Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n. 212/2023) dopo aver stigmatizzato il comportamento di un Comune per il ritardo nella riconciliazione dei debiti e crediti reciproci con l’Unione, ha inviato le carte alla Procura contabile al fine di verificare che tale artificioso disallineamento non avesse celato l’espansione della spesa, in modo difforme dai precetti costituzionali della riduzione della spesa e dell’equilibrio di bilancio allargato.

Il fatto

Un Comune aveva riconciliato i debiti e crediti in modo difforme rispetto a quanto effettuato dall’Unione che, a seguito delle indicazioni del magistrato istruttore, ha determinato una riconciliazione a distanza di tempo, generando un beneficio al Comune che, a seguito della cancellazione del minore importo dei residui passivi, ha evidenziato l’emersione di un avanzo consistente. La questione è giunta davanti al Collegio contabile al fine di verificare se tali gravi irregolarità contabili celassero eventuali responsabilità per violazione dei controlli interni.

Le conseguenze della mancata riconciliazione

Nel caso di specie, si sarebbe realizzato non solo la mancata tempestività di un adempimento essenziale per garantire l’equilibrio simmetrico del bilancio, ma anche l’assenza di fondamentali strumenti di governance delle dinamiche degli equilibri di bilancio degli enti coinvolti. In altri termini, si sarebbe realizzata una duplice violazione delle regole contabili afferenti agli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.) e del buon andamento dell’azione amministrativa del Comune (art. 97 Cost.). Infatti, da un lato la mancata o ritardata riconciliazione dei crediti e debiti comporta la conseguente inattendibilità dei conti esposti nel bilancio, rilevanti per la violazione del canone dell’art. 81 Cost. Dall’altro lato, ha determinato una rilevante incertezza da parte del Comune e degli organi di controllo interno, dell’assenza dell’eventuale aumento della spesa, una volta associati, rilevante ai fini della violazione del canone dell’art. 97 Cost. Infatti, il principio che governa l’Unione dei comuni è quello di avere economie di scala con conseguente riduzione della spesa e, non certo, quello di incrementare in modo elusivo la spesa del

Comune partecipante all’Unione

Per il Collegio contabile, pertanto, la negligenza da parte dell’Ente locale disattende con particolare gravità il valore del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull’effettivo mantenimento degli impegni elettorali. Ne deriva, pertanto, un giudizio di palese inattendibilità delle risultanze del rendiconto, che non adempie allo scopo di «riassumere in modo chiaro ed attendibile la situazione economico-finanziaria dell’ente che lo adotta», nell’imprescindibile «rapporto tra attività e passività, che deve sempre tendere all’equilibrio» (Corte cost. sent. n. 279/2016).

La responsabilità del revisore

Di particolare gravità sono anche le mancate segnalazioni da parte del revisore dei conti, che avrebbe dovuto segnalare, ma non l’ho ha fatto, al Consiglio comunale e alla Corte dei conti la mancata attendibilità dei documenti contabili, evitando in tal modo una possibile indebita dilatazione della spesa, ovvero suggerendo le modalità necessarie di riconciliazione dei conti che sono alla base delle corrette dinamiche di verifica della tenuta degli equilibri di bilancio. Pertanto, la inammissibile leggerezza dimostrata nell’occasione, così come in occasione dell’approvazione degli altri documenti contabili successivi, la cui articolazione sul piano temporale prescrive verifiche che, con tutta evidenza, non sono state effettuate con la dovuta attenzione, e la protratta negligenza omissiva, consistente nella mancata segnalazione, dell’illegittimo protrarsi della riconciliazione palesano un comportamento reiterato che non può non essere segnalato all’organo consiliare, anche ai fini delle eventuali procedure previste dall’art. 235 del TUEL che giustificano la revoca del revisore inadempiente.

Il coinvolgimento della Procura contabile

In ragione della violazione delle disposizioni sui controlli interni previsti, in particolare, dall’art. 147-quinquies del TUEL, a mente del quale “Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità”, gli atti sono stati inviati alla Procura contabile in ragione sia, della lesione del bene bilancio in merito alla sua integrità e genuinità del risultato di amministrazione, sia dell’assenza di qualsivoglia segnalazione da parte dell’Organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario, che potrebbe generare la sanzione prevista dall’art. 148, c. 4 del TUEL secondo cui “le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

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