Possibile un mutuo a copertura della fideiussione del concessionario inadempiente di un’opera pubblica

30 Luglio 2024
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La Sezione delle Autonomie (deliberazione n.15/2024) ha risposto in modo positivo alla seguente domanda posta da un ente locale: «se sia da considerarsi o meno spesa di investimento la sottoscrizione da parte di un ente locale di un mutuo per far fronte all’escussione di una fideiussione, qualora il soggetto garantito avesse, a sua volta, sottoscritto un mutuo per realizzare un’opera pubblica su incarico del medesimo ente fideiussore e si fosse, poi, reso inadempiente nel pagamento delle rate ed eventualmente a quali condizioni».

L’analisi della questione

Per i giudici contabili della Sezione delle Autonomie, la questione riguarda a gestione delle passività derivanti dall’insolvenza di un terzo garantito da un ente locale e le conseguenti implicazioni per il bilancio dell’ente. In caso di insolvenza del terzo, si crea una sopravvenienza passiva che potrebbe generare difficoltà di copertura. Un comportamento prudenziale dell’ente potrebbe evitare effetti sugli equilibri nel caso in cui fossero stati disposti accantonamenti a fondi di riserva, in linea con il Principio contabile 4/2, punto 5.5. In assenza di tali accantonamenti, l’ente deve rinvenire altre fonti di finanziamento per estinguere la passività. Se le risorse non fossero disponibili, l’inerzia dell’ente potrebbe sfociare in una lite giudiziaria e nel riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194 del TUEL.

In base all’art.3, comma 18, della legge n. 350/2003 tra gli «investimenti» rientrano i «contributi agli investimenti» e i «trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie»:

  1. destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni (lett. g);

  2. in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, con la condizione che gli investimenti siano retrocessi agli enti committenti alla scadenza della concessione o del contratto di servizio, anche anticipata (lett. h).

Il punto 5.5 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) precisa che quando un ente subentra al debitore originario di una passività finanziaria, facendosi carico del rimborso, l’operazione è considerata un trasferimento in conto capitale e l’entrata deve essere registrata tra le accensioni di prestiti. Pertanto, il subentro al debitore originario di una passività finanziaria a seguito dell’escussione della garanzia è considerato un investimento ai sensi dell’art. 3, comma 18, lett. g) e h), della legge n. 350/2003, e viene trattato come trasferimento in conto capitale. Inoltre, le obbligazioni risultanti possono essere considerate indebitamento ai sensi dell’art. 119, settimo comma, della Costituzione, anche se questo indebitamento non deriva da una acquisizione diretta di fondi da parte dell’ente, ma è una conseguenza delle garanzie fornite.

Il principio di diritto

Secondo la Sezione delle Autonomie, pertanto, è da considerarsi legittima la contrazione di un nuovo debito per estinguere il debito risultante dall’escussione, senza violare l’art. 119 della Costituzione, a condizione che l’opera venga completata (se non lo è ancora) e acquisita al patrimonio dell’ente, in quanto, seppure in modo indiretto, l’assunzione del nuovo mutuo è stata effettivamente finalizzata ad investimento.

È stato, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:

«È da considerare spesa d’investimento quella dovuta all’escussione di una fideiussione a seguito dell’inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l’esecuzione di un’opera pubblica. La conseguente assunzione del mutuo da parte dell’ente locale deve soggiacere alle seguenti condizioni: l’importo del nuovo mutuo deve limitarsi al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora; deve ridurre il valore finanziario totale della passività; la durata del nuovo mutuo non deve eccedere la vita utile dell’investimento».

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