Nella riunione del 02 ottobre 2019 la Commissione ha affrontato il problema di rendere più efficace il recupero del disavanzo valutando alcune proposte di modifica dirette in particolare ad attribuire una maggiore rilevanza ai piani di rientro e prevedere il recupero dei disavanzi in quote costanti.
Maggiore rilevanza al piano di rientro
A seguito delle criticità emerse da parte degli enti locali nella concreta applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata introdotta dal d.lgs. 118/2011, con particolare riferimento al disavanzo e al suo piano di rientro, propone di introdurre l’obbligo di indicare, sia nella nota integrativa, che nella Relazione sulla gestione:
- se il disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell’allegato a) allo schema di rendiconto si è ridotto rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo differente rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione riguardanti il recupero del disavanzo dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- le modalità di attuazione del piano di rientro nel corso dell’esercizio, precisando se la quota del disavanzo ripianata nel corso dell’esercizio è da imputare alle operazioni previste nel piano per l’esercizio cui il rendiconto si riferisce o ad altre operazioni;
- l’importo effettivamente ripianato nel corso dell’esercizio e quello non ripianato, con riferimento a ciascuna componente del disavanzo, nella tabella concernente la composizione del disavanzo.
Infatti, queste indicazioni permettono al lettore di poter individuare la quota del disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente applicato al bilancio che non è stato recuperato nel corso dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, con obbligo di applicare la regola del “recupero nell’esercizio successivo” richiamata dalla sentenza n. 1/2019/EL della Corte dei conti “Sezioni riunite in sede giurisdizionale”. In merito, invece ad un eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del medesimo esercizio, la Commissione ricorda come questo possa essere ripianato dagli enti locali non oltre la scadenza del piano di rientro in corso (art. 188 del TUEL, ultimo periodo) e, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura.
Recupero dei disavanzi in quote costanti
La proposta della Commissione del recupero del disavanzo in quote costanti non ha visto l’accordo dei rappresentanti delle regioni, i quali hanno evidenziato come esso non tiene conto degli andamenti congiunturali nei diversi esercizi in relazione ai quali modulare il ripiano. Pur ricordando che la L.243/2012 fa riferimento al recupero in quote costanti degli squilibri di bilancio, ritengono preferibile evitare l’introduzione di tale nuovo vincolo. Chiedono inoltre di conservare l’autonomia gestionale nell’individuazione della quota di disavanzo si deve intendere ripianato. Inoltre, chiedono anche possibili rimodulazione in caso di gestione migliore di quella prevista. In altri termini, agli enti che nell’esercizio N hanno ripianato un maggiore disavanzo rispetto a quello previsto deve essere consentito di recuperare tale effetto positivo nell’esercizio successivo”, riducendo l’importo da ripianare rispetto a quello previsto nel piano di rientro.
Conclusione
La Commissione prende atto della necessità di maggiori approfondimenti rinviando l’argomento alla prossima riunione.
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