Il piano di rientro può nascere anche a seguito del controllo da parte dei giudici contabili per errate contabilizzazioni o per rettifiche dei conti di bilancio. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione 12 settembre 2019 n. 264 ha indicato la corretta procedura che l’ente locale è obbligato a seguire con relativo monitoraggio da parte della Corte.
I disavanzo rilevato a seguito di controllo
All’esito del controllo sul questionario del conto consuntivo di un Comune, i giudici contabili veneti hanno accertato una serie di irregolarità, l’errore sul risultato di amministrazione, uno squilibrio di parte capitale indotto dall’errata contabilizzazione del FPV e l’emersione di un disavanzo non riconosciuto da finanziare con applicazione di avanzo, una rilevante anticipazione di tesoreria, l’accumulo residui passivi e ritardi nei pagamenti. Nella delibera finale, in applicazione della pronuncia di accertamento specifico ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, TUEL, necessità di adozione, da parte dell’ente locale, di misure consequenziali per la copertura di un disavanzo ordinario accertato all’esito del controllo. In ottemperanza degli artt.188 e 193 del Tuel, l’ente avrebbe dovuto coprire il maggior disavanzo accertato entro 3 anni e comunque entro la consiliatura, nel contempo onerando l’Ente di evidenziare, con la delibera di ripiano, sia le cause determinanti il disavanzo, sia le misure strutturali volte ad evitare ulteriori peggioramenti all’equilibrio finanziario stabilendo, anche, che con periodicità almeno semestrale il Consiglio avrebbe dovuto ricevere dal Sindaco o dal Presidente una relazione, controfirmata dall’organo di revisione, sullo stato di attuazione del piano di rientro. Nelle more della presentazione del piano di rientro dal disavanzo di amministrazione si prescriveva il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, ad eccezione delle spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
L’adozione delle misure richieste
Con specifica deliberazione consiliare l’ente ha comunicato alla Corte le misure adottate. In particolare nella deliberazione del Consiglio l’ente ha preso atto del maggior disavanzo da ripianare provvedendo all’applicazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 dell’intera quota e garantendo il riassorbimento totale mediante l’utilizzo di proventi realizzati dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili. A livello contabile, si evidenzia una variazione in aumento del cap. 264, art. 90 “Alienazione aree” e l’iscrizione alla voce “disavanzo di amministrazione” anno 2019 di maggiori uscite.
L’Organo di revisione, nel parere sull’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2019/2021, ha attestato il permanere degli equilibri di bilancio, pur a fronte di necessarie variazioni compensative del bilancio 2019, l’assenza di debiti fuori bilancio nonché la prescrizione che i “futuri introiti che dovessero essere realizzati dalla cessione di immobili (aree), dovranno essere destinati prioritariamente al ricalcolo del risultato negativo emerso con rientro totale del disavanzo creatosi”.
Le precisazioni del Collegio contabile
Secondo il Collegio contabile le misure adottate dall’Ente, sebbene si presentino solo astrattamente e potenzialmente idonee a rimuovere la criticità riscontrata, devono essere considerate conformi alle prescrizioni formulate dalla Sezione che, rifacendosi espressamente alle disposizioni contenute nell’art. 188 del TUEL, rubricato “Disavanzo di amministrazione”, ha ravvisato “la necessità, ai sensi degli artt.188 e 193 del Tuel, dell’adozione delle misure consequenziali per la copertura di un disavanzo ordinario, entro 3 anni e comunque entro la consiliatura”. Tuttavia, sul piano sostanziale deve rilevarsi che il riassorbimento totale del disavanzo da ripianare è garantito dall’utilizzo di proventi da realizzare attraverso l’alienazione dei beni patrimoniali disponibili che, di norma, richiedono tempi lunghi e sono condizionate dalla risposta del mercato immobiliare. In conseguenza l’efficacia delle stesse, potrà essere riscontrata solo negli esercizi successivi, a seguito di attenta verifica nel quadro dei controlli sui questionari inviati dall’Organo di revisione. Infatti, essendo le stesse poste, in gran parte, a livello di sola previsione, in sede di controllo sul consuntivo 2019, e necessitando di essere accompagnate da misure correlate atte a raggiungere effettivamente lo scopo, la Sezione allo stato degli atti può solo prendere cognizione dei provvedimenti adottati dall’ente, finalizzati al completo finanziamento del disavanzo nel triennio prescritto, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sull’effettività delle misure correttive assunte e riservandosi, quindi, di effettuare ulteriori verifiche sul raggiungimento concreto degli obiettivi di rientro.
Ne consegue che, in caso di mancata alienazione dei beni, il Comune sarà tenuto, in sede di ultima variazione del bilancio 2019/21, ad individuare una diversa fonte di finanziamento per il suddetto disavanzo nel 2019, oppure alla reiscrizione del disavanzo all’interno del biennio successivo (con le modalità previste dall’art. 193 del TUEL).
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