Profili applicativi sul rispetto dei tempi medi di pagamento. Nuova circolare del MEF (seconda parte).

9 Aprile 2024
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Al fine di fornire utili indicazioni agli enti della PA per evitare di incorrere in errore e superare i tempi medi di pagamento, il MEF indica anche i casi in cui è possibile sospendere le fatture o rifiutarle, permettendo agli enti di bloccare la violazione sui tempi medi di pagamento.

Sospensione delle fatture

La normativa, inoltre, prevede alcune cause di sospensione del pagamento, agendo all’interno delle fatture ricevute dalla PA ed inserite nella PCC, dove sono disponibili 4 cause di sospensione per:
Contenzioso. Si deve essere in presenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento che si intende escludere dal calcolo dell’indicatore, non ritenendosi, invece, sufficiente che sia dedotta una generica, anche se complessiva, situazione di conflittualità tra il soggetto debitore (o presunto tale) e la società creditrice, emittente la fattura;
Contestazione. Si deve essere in presenza di eventuali specifiche contestazioni sugli elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell’esigibilità del credito. Anche in questo caso spetta all’ente la contestazione formale della o delle fatture sia in via stragiudiziale sia con specifico contenzioso giurisdizionale;
Adempimenti normativi. È possibile, ad esempio, citare a tal riguardo il mancato adempimento previsto dall’art.11 del d.lgs. 36/2023 secondo cui “In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;
Verifica di conformità. Si deve trattare di inadempienza da parte dell’impresa nella consegna della merce pattuita o dei servizi da rendere tenuto conto che “Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. L’accordo deve essere provato per iscritto”.

Rifiuto delle fatture

In merito al rifiuto delle fatture elettroniche, il D.M. 24 agosto 2020, n. 132 ha indicato le motivazioni consentite per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal decreto:

Fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della pubblica amministrazione destinataria della trasmissione del documento;
Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
Omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
Omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
Omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Il controllo dei flussi di cassa

Ai fini del rispetto delle procedure le PA sono obbligate ad adottare piani annuali dei flussi di cassa, atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento, in relazione alle esigenze dell’impegno ad esigibilità e delle conseguenti effettive scadenze dei pagamenti, valutando attentamente l’effettiva spendibilità delle risorse sia in conto competenza che in conto residui.
Per gli enti locali il MEF ha ricordato le disposizioni di cui all’art.183, comma 8, del d.lgs. 267/00 secondo cui “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.”

In ragione delle puntuali verifiche sugli adempimenti degli enti, il MEF ha invitato i revisori dei conti, in coerenza con i propri compiti di vigilanza, ad effettuare opportuni accertamenti volti a riscontrare che il responsabile della spesa dell’Amministrazione adotti il programma dei pagamenti e a verificare la compatibilità dello stesso con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di contabilità e finanza pubblica. Infine, l’esito delle predette attività di controllo andrà riportato all’interno della verbalizzazione delle riunioni dei medesimi organi.

Audit interno e Funzioni di controllo

A differenza della prima circolare che individuava nell’Organo di revisione contabile quello deputato alla verifica degli obiettivi dei tempi medi di pagamento, nell’attuale circolare il MEF ricorda che “l’art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha previsto l’inserimento da parte degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) dei singoli Ministeri e delle Regioni di specifici obiettivi per il rispetto dei tempi di pagamento a carico dei dirigenti che effettuano i pagamenti”.

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