Proroga illegittima del servizio di tesoreria dell’ente locale

5 Settembre 2022
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Indire una gara con scadenza ravvicinata, a quella del termine dell’affidamento del servizio di tesoreria, non giustifica la proroga tecnica prevista dalla giurisprudenza amministrativa, esponendo l’ente locale ad un’illegittimità dovute a cause organizzative se, poi, la gara è andata deserta. Con queste motivazioni l’ANAC (deliberazione n.2727/2022) ha bacchettato al contempo sia l’ente locale che aveva avviato la procedura di gara in tempi troppo ravvicinati alla scadenza, sia l’Azienda pubblica di servizi alla persona che aveva giustificato la proroga del servizio per mancanza di personale.

Il fatto

A seguito di segnalazione pervenuta all’Autorità anticorruzione, sia il Comune sia l’Azienda pubblica di servizi alla persona giustificavano in modo diverso la proroga del contratto del servizio di tesoreria. In particolare, a dire dell’APSP, il ritardo nell’espletamento di una nuova gara per l’affidamento del servizio di tesoreria è dipeso dalla “riduzione di personale amministrativo deputato a tali mansioni e all’impossibilità nell’immediato di reperire risorse analoghe”. Per l’ente locale, invece, la proroga dell’affidamento del servizio di tesoreria era stata disposta a causa della gara bandita andata deserta. L’affidatario del servizio, ha precisato, sempre con lettera di risposta all’Autorità, che la proroga è stata concessa per non incorrere nel reato d’interruzione di servizio pubblico, ed evidenziando, al contempo, di non essere più intenzionata alla continuazione del suddetto servizio alla scadenza della proroga, diffidando l’ente locale e la APSP a concludere con la massima urgenza nuove procedure di gara con altri operatori economici, riservandosi ogni eventuale azione giudiziaria in merito.

I presupposti per la proroga di un contratto

Ai fini della legittimità della proroga di contratti pubblici, la giurisprudenza amministrativa e la stessa Autorità hanno individuato i seguenti presupposti:

  • la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (tra le tante: Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);
  • la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
  • la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);
  • l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti, la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013);
  • l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

I rilievi conclusivi dell’ANAC

Esaminati i presupposti di legittimità della proroga di un contratto pubblico, le proroghe concesse sia dell’ente locale sia dall’APSP sono irregolari e non conformi ai principi che regolano la concorrenza e il mercato, dovute a carenze di programmazione e non a fatti impeditivi oggettivi. Infatti, l’ente locale ha proceduto ad emettere avviso pubblico sono in prossimità della scadenza, mentre l’APSP ha bandito la gara il giorno stesso della scadenza del contratto di tesoreria. In altri termini, l’attivazione delle gare in entrambi gli enti sarebbe avvenuta conoscendo sin dall’inizio l’impossibilità di poter aggiudicare il servizio prima della scadenza del contratto originario. In altri termini, l’assenza di una corretta programmazione moltiplica le emergenze e determina una proroga tecnica che, difatti, viene presentata ancora prima che abbia inizio il vero e proprio affidamento del servizio. In questa prospettiva, la proroga abbandona e tradisce la sua unica funzione di strumento di transizione per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura e diventa un ammortizzatore pluriennale d’inefficienze di programmazione.

Con la deliberazione, pertanto, l’Autorità ha contestato ad entrambi i soggetti un utilizzo improprio dello strumento della proroga, in difformità con i richiamati principi posti a tutela della concorrenza e della normativa in materia di contratti pubblici.

 

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